«Niente cittadinanza italiana perché il figlio è stato multato», la storia di un albanese che da 35 anni vive nel Chietino

15 Luglio 2026

Diritti negati per una condanna a versare 3mila euro che non riguarda neanche lui. Ma il Tar boccia il ministero: «Decisione illegittima, si fa pagare al padre un episodio di lieve entità»

CHIETI. Trentacinque anni di fila vissuti in Italia senza una condanna, con un’impresa, una casa e una famiglia, hanno pesato meno di tremila euro di multa inflitti al figlio. Una sanzione – tecnicamente un’ammenda – per un episodio talmente lieve da meritare la «sospensione condizionale della pena»: quei tremila euro, in concreto, il figlio non ha dovuto neanche pagarli. Ma questo singolo episodio è stato sufficiente al ministero dell’Interno, e nello specifico alla prefettura di Chieti, per negare la cittadinanza italiana al padre, arrivato dall’Albania nel 1991, e persino per affermare la «mancata integrazione dell’intero nucleo familiare nella comunità». Ora il decreto è stato annullato dal Tribunale amministrativo regionale (Tar) per il Lazio. Il provvedimento, scrivono i magistrati, «presenta plurimi vizi di legittimità»: la posizione dell’imprenditore straniero non è stata valutata in modo adeguato e le conseguenze dei comportamenti del figlio, peraltro di «scarsissima rilevanza», sono state trasferite sul genitore senza elementi concreti che giustificassero quel passaggio.

Dritan (nome di fantasia) costruisce in Italia la propria vita. Lavora, apre un’impresa edile con dipendenti, compra un immobile, mette su famiglia. Una figlia si laurea in Economia, l’altra ha un impiego regolare in Germania. Dal 2007 è titolare di una carta di soggiorno a tempo indeterminato. Il rapporto informativo della questura non lascia zone d’ombra: Dritan «non risulta aver riportato condanne penali né altri elementi di rilievo». Il 27 giugno 2018 presenta la domanda di cittadinanza. La legge del 1992 richiamata negli atti ne consente la concessione allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. Dritan quel requisito lo supera da molto tempo. Passano circa quattro anni. Poi arriva il no.

Il decreto indica due ostacoli. Il primo è una segnalazione per lesioni colpose del 4 marzo 2014. Il secondo è la condanna del figlio. La segnalazione, scrivono i giudici, «non ha avuto seguito processuale». La quinta sezione bis del Tar (presidente Alberto Di Mario) riconosce che l’amministrazione può considerare anche fatti che non siano sfociati in una sentenza. Ma deve valutarli e spiegare quale significato abbiano nel giudizio sull’integrazione.

Qui la spiegazione non c’è. La segnalazione risale a oltre otto anni prima del decreto, resta priva di sviluppi e non viene sottoposta ad alcun esame specifico. È un dato remoto che il ministero richiama, senza dire quale peso possa avere. Per il Tar, «non appare idonea» a sostenere il giudizio negativo sul richiedente. Il vero motore del diniego è la vicenda del figlio. «È su questo aspetto che occorre concentrare l’analisi», osserva la sentenza. Solo a questo punto compare il dettaglio dell’episodio chiave: nell’automobile intestata al padre vengono trovati un tubo e una manovella di acciaio. Il tribunale di Chieti qualifica il fatto come di lieve entità e condanna il figlio alla sola ammenda di tremila euro.

Da quei tremila euro il ministero ricava una sorta di teoria della famiglia. Il comportamento del figlio, si legge nel documento, sarebbe indice della mancata integrazione dell’intero nucleo. Da qui la conclusione secondo cui non vi sarebbe coincidenza «tra l’interesse pubblico e quello privato alla concessione della cittadinanza». La condotta di una persona diventa così il carattere di tutti; la parentela prende il posto della prova; il precedente del figlio si allunga fino a coprire la vita del padre. È questo il passaggio che il Tar considera illegittimo.

La motivazione del “no” «risulta carente sotto il punto di vista istruttorio», perché l’amministrazione non valuta davvero la «posizione personale» di Dritan. Tra padre e figlio, sottolineano i magistrati, non risulta accertata «alcuna comunanza di modelli comportamentali devianti». Il ministero poteva valutare quel precedente, ma avrebbe dovuto spiegare perché una condotta isolata, «contravvenzionale» e sanzionata in modo lieve fosse il segno di una mancata integrazione anche del padre.

Dall’altra parte ci sono gli elementi favorevoli. Non impressioni, ma fatti raccolti nella stessa istruttoria: la residenza ultra-trentennale, l’attività lavorativa regolare, l’impresa edile con dipendenti, la proprietà di un immobile, la carta di soggiorno a tempo indeterminato, il percorso delle altre due figlie, l’assenza di condanne a carico del richiedente. Una vita senza alcun inciampo con la giustizia che viene sconfitta da un episodio altrui sanzionato con tremila euro. Il ministero, scrive ancora il Tar, avrebbe dovuto spiegare perché l’unico episodio riferito al figlio fosse sufficiente a «neutralizzare gli elementi favorevoli». La conclusione della sentenza è netta. Il provvedimento è viziato da «difetto di motivazione e carenza di istruttoria». Il ragionamento ministeriale ha finito per «trasporre sul primo le conseguenze negative del fatto ascritto al secondo». In parole meno tecniche: il padre ha pagato, sul piano della cittadinanza, per ciò che era stato contestato al figlio.

Il Tar non sostituisce la propria valutazione a quella del ministero e non concede direttamente la cittadinanza. Annulla però il diniego e ordina una nuova decisione. Entro sessanta giorni l’amministrazione dovrà tornare sugli stessi fatti e guardarli in un altro ordine: prima la posizione personale del richiedente, poi ciò che eventualmente può essere attribuito agli altri. Sul tavolo potrà tornare anche l’ammenda inflitta al figlio. Ma non potrà più bastare, da sola e senza una spiegazione concreta, a trasformare quei tremila euro nella misura di trentacinque anni di vita.

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