Alina e quella stretta al collo fatale, ecco perché De Martinis è stato condannato a 24 anni

Pescara. Le motivazioni della sentenza di Appello. Ecco perché la condanna di Mirko De Martinis è passata da 18 a 24 anni per omicidio volontario. La Corte tira in ballo il rapporto in crisi tra i due. La chiamata al 118? «Per ridurre le conseguenze»
PESCARA. «Nessun elemento consente di rappresentare la condotta come di lieve intensità, e tale da conciliarsi con la valutazione suggerita dal giudice di prime cure, di una condotta animata esclusivamente dall’intenzione di limitarsi a provocare semplicemente dolore nella vittima, senza tuttavia la possibilità di rappresentarsi la potenzialità lesiva mortale e comunque di proseguire in essa con la convinzione di poter ricusare l’avveramento del relativo rischio». Per questo motivo i giudici della Corte d’Assise d’Appello dell’Aquila rivedono la condanna comminata a Mirko De Martinis per la morte della sua compagna Alina Cozac, deceduta per asfissia meccanica nella loro casa di Spoltore, la notte del 22 gennaio 2023, e fanno salire la pena da 18 a 24 anni di reclusione. Quindi non più omicidio preterintenzionale come aveva deciso la Corte d’Assise di Chieti (che parlò di una breve compressione del collo non per uccidere), ma omicidio volontario con dolo eventuale e la concessione delle attenuanti generiche che bilanciano l’aggravante del rapporto di convivenza tra i due. La Corte aquilana (presidente Alfonso Grimaldi, consigliere Laura D’Arcangelo) accoglie quindi in larga parte l’appello della procura di Pescara (procuratore Giuseppe Bellelli e aggiunto Anna Rita Mantini) che aveva tuonato contro la sentenza di Chieti che negava tutta una serie di circostanze, respingendo nello stesso tempo le richieste della difesa rappresentata dall’avvocato Antonio Di Blasio.
La chiave del processo
Un processo che ruotava attorno a una questione squisitamente medico-scientifica sulle cause della morte di Alina, avvenuta alle 4 del mattino quando accanto a lei c’era soltanto l’imputato Mirko De Martinis.
«Nel caso di specie, come si è ampiamente dimostrato», scrive la Corte aquilana, «la condotta alla quale deve ricondursi la morte di Alina va identificata nella stretta a pinza (tra braccio e avambraccio) operata dall’imputato sul collo della medesima. Si è visto inoltre che tale stretta ebbe a comportare non soltanto lesioni muscolari profonde sul collo, ma altresì infiltrati emorragici profondi, per quanto non estesi, producendo una seppur minima lesione dell’osso ioide e certamente andando a interessare (e a comprimere) in corrispondenza della diramazione dell’arteria carotidea». E, evidenziando la delicatezza e importanza del collo come sede di organi vitali, la Corte smentisce il primo grado riguardo alla condotta dell’imputato che «non poteva di per sé ritenersi significativa di una volontà omicida», per la breve durata della compressione del collo.
Morte prevedibile
«La ricostruzione del fatto rende evidente la prevedibilità in capo all’agente dell’evento concretamente determinatosi nonché la volontaria accettazione del rischio ad essa connesso, imponendo perciò di ravvisare, nella specie, la piena sussistenza del dolo eventuale di omicidio. E dunque, la condotta consistente nel cingere il collo della vittima mediante il braccio e l’avambraccio integra una forma di strangolamento manuale idonea a determinare asfissia meccanica o sincope riflessa, e costituisce modalità esecutiva tale da rendere prevedibile l’evento morte e da fondare il dolo eventuale e che ai fini della configurabilità del dolo eventuale, non assume rilievo la durata della condotta di compressione del collo, potendo anche una azione di breve periodo, se esercitata con sufficiente intensità, determinare una evento letale prevedibile».
Rapporto in crisi e messaggi
Per la Corte, poi, «è certamente vero che il rapporto sentimentale tra i protagonisti della vicenda versasse in un periodo di crisi che si era ormai talmente consolidato, tanto da indurre la Cozac alla determinazione di porre fine alla convivenza (altra tesi sostenuta dalla procura pescarese ndr)». Così come è intuibile dai messaggi: «Da essi traspare una condizione psicologica di frustrazione e l’apprezzamento delle condotte della compagna nel senso di mancanza di rispetto nei suoi confronti», argomenti che determinarono motivi di conflittualità nella coppia.
La richiesta di aiuto al 118
«Quanto al comportamento successivo dell’agente, quale la richiesta di soccorso al 118, si osserva che trattasi di evidenza di significato ambiguo, di per sé non incompatibile con il dolo eventuale, apparendo piuttosto come condotta finalizzata alla riduzione delle conseguenze dell’azione già posta in essere, potendo quindi essere ragionevolmente interpretata come espressiva di un moto di resipiscenza non infrequente nelle ipotesi di azione delittuosa determinata da una pulsione che abbia ingenerato una determinazione criminale d'impeto».
Da qui l'argomento riguardante «il profilo personologico del reo, risultando certamente priva di rilevanza l’acquisita constatazione del fatto che il medesimo non si sia mai, in passato, reso autore di condotte violente».
Verso la cassazione
Una decisione che rende quindi merito al gran lavoro svolto dalla procura di Pescara (che comunque aveva chiesto l’ergastolo per De Martinis), mentre la difesa dell’imputato ha già annunciato che andrà avanti inoltrando un ricorso in Cassazione contro la sentenza di appello che ha praticamente cancellato ogni richiesta avanzata, compresa quella di una nuova consulenza medico-legale. Confermato il risarcimento danni per le parti civili.
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