Pescara

Omicidio al bar, Nobile condannato all’ergastolo: la difesa ora chiede l’assoluzione

1 Giugno 2026

Pescara, il delitto sulla Strada parco: verso l’Appello. Nel ricorso, i legali del presunto killer di Walter Albi puntano a dimostrare “il ragionevole dubbio”. In 162 pagine contestano l’assenza di tracce di Dna dell’imputato e l’inattendibilità del sopravvissuto

PESCARA. Gli avvocati Massimo Galasso e Luigi Peluso, difensori di Mimmo Nobile, condannato in primo grado all'ergastolo per aver ucciso Walter Albi e tentato di eliminare anche Luca Cavallito, il primo agosto del 2022 al bar del Parco, con le loro 162 pagine di ricorso in appello, cercano di smontare la ricostruzione fatta non tanto dalla pubblica accusa sostenuta dal procuratore Giuseppe Bellelli e dal sostituto Andrea Di Giovanni, quanto le motivazioni poste a fondamento della condanna da parte della Corte d’Assise di Chieti (presieduta da Guido Campli, giudice estensore Luca De Ninis).

IL RAGIONEVOLE DUBBIO

Una impresa sicuramente ardua quella di ribaltare una condanna all’ergastolo chiedendo l’assoluzione. Ma il ricorso è comunque molto articolato e non tralascia nessun passaggio processuale, finalizzato a far emergere “il ragionevole dubbio”, elemento alla base del codice penale. Gli elementi addotti dalla difesa sono tanti: dalla diversa corporatura del killer che esplose quegli otto colpi di pistola all’interno del bar (ripreso dalle telecamere interne); dalla presunta altezza dello sparatore diversa da quella di Nobile; dalla misura delle scarpe del killer ritrovate in via strada del Pantano insieme ad altri reperti; alla testimonianza di Renato Mancini (autore insieme a Nobile e Maurizio Longo (quest’ultimo assolto da ogni accusa per l'omicidio), della rapina al Centro Agroalimentare) sulla pistola sottratta alla guardia giurata durante il colpo: stessa arma usata per l’omicidio, che Nobile volle tenere per sé.

Ma due aspetti in particolare, secondo la difesa, sarebbero sufficienti ad arrivare a quel ragionevole dubbio che avrebbe evitato l’ergastolo a Nobile: l’assenza di qualsiasi traccia di Dna riconducibile all’imputato e la testimonianza fondamentale di Luca Cavallito persona offesa e parte civile e non semplice testimone, che riconosce subito il suo ex amico quale killer. Senza contare la valutazione dell’alibi fornito da Nobile che all’ora del delitto si sarebbe trovato alla festa di Sant’Andrea con familiari ed amici. E qui la difesa evidenzia la differenza tra alibi fallito e alibi falso.

L’ALIBI FALLITO

Il primo si configura allorquando l’imputato «non riesce a dimostrare in modo convincente di essersi trovato altrove al momento del fatto. Tale incapacità probatoria ha una valenza processuale del tutto neutra: non dimostra la colpevolezza, non può essere utilizzato come indizio a carico e non sposta di un millimetro l’onere della prova che sempre grava sull’accusa». Il secondo, l’alibi falso, «si configura esclusivamente quando vi è la prova, non presunta, non desumibile dall’inattendibilità dei testimoni, che l’alibi è stato dolosamente preordinato o artatamente fabbricato per nascondere la verità... e tale mendacio deve essere provato in modo inequivocabile attraverso riscontri e dati oggettivi, non semplicemente desunto dalla diffidenza nei confronti dei testi».

I REPERTI E IL GARAGE SEGRETO

Prima di arrivare ai due passaggi chiave per la difesa, va esaminato anche quanto scrivono i difensori sull’abbandono dei reperti, e cioè la tesi del garage e dell’abbandono differito. «Il giudice non può colmare le lacune dell’accusa con inferenze non supportate da elementi istruttori». Nel ricorso si legge che, secondo una ricostruzione fatta solo dalla Corte, «l’imputato avrebbe avuto a disposizione un garage segreto in cui occultare temporaneamente lo scooter dopo il delitto, per poi spostare i reperti in una data successiva attraverso un “abbandono differito”» in via del Pantano.

«Una creazione processuale priva di base reale. Non esiste agli atti del procedimento alcuna prova dell’esistenza del garage; alcun dato di cella che attesti il “secondo viaggio”; alcun riscontro sullo “spostamento differito” dei reperti». E qui si arriva al Dna.

IL DNA CHE NON C’E’

«L’esito è stato univocamente negativo per Nobile: su nessuno dei reperti è stato trovato materiale biologico riconducibile all'imputato. Al contrario sono stati identificati tre profili genetici di soggetti ignoti (1, 2 e 3), tutti estranei a Nobile, con un rapporto di verosimiglianza che supporta l’esclusione di Nobile con forza “estremamente forte”».

IL SOPRAVVISSUTO

Luca Cavallito, il sopravvissuto, è l’unico testimone oculare dell’agguato e del delitto e riconosce subito Nobile. Ma Cavallito, scrive la difesa, non è un semplice teste: «Il rigore richiesto si intensifica ulteriormente quando la persona offesa si sia costituita parte civile e agisca quindi come portatrice di interessi economici diretti nel processo. Il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni a un controllo più rigoroso delle dichiarazioni e, se del caso, a cercare riscontri, dovendo motivare con particolare accuratezza la ragione per cui, nonostante la posizione di conflitto di interesse, il racconto viene reputato degno di fede».

«La sentenza impugnata ha violato questo schema in modo radicale», i paragrafi dedicati alla valutazione delle dichiarazioni di Cavallito “procedono alla raccolta di elementi corroborativi senza mai affrontare le contraddizioni strutturali che inficiano ab imis l’attendibilità intrinseca del dichiarante». E qui il ricorso tratteggia analiticamente il profilo di Cavallito e il suo “contesto criminale”. «Un soggetto profondamente implicato in dinamiche criminali di elevata gravità: era partecipe di un traffico internazionale di cocaina che coinvolgeva una rotta transoceanica verso l'Australia e un carico di almeno 150 kg di stupefacenti partito dall'Ecuador, gestito con Natale Ursino (anche lui condannato all'ergastolo quale mandante del delitto ndr) e Walter Albi; aveva garantito personalmente, con il proprio appartamento di 400mila euro, le posizioni debitorie nell’ambito del narcotraffico; utilizzava abitualmente telefoni criptati; era coinvolto in negoziazioni con intermediari olandesi per operazioni che implicavano furti, sequestri e scambi di criptovalute; era stato iscritto, sia pure con successiva archiviazione, quale indagato per narcotraffico».

IL RICONOSCIMENTO VOCALE

E anche sul riconoscimento vocale di Nobile al momento di essere colpito per la seconda volta, il ricorso evidenzia una serie di contraddizioni. Prima fra tutte quella che riguarda la frase che il killer avrebbe pronunciato: sei versioni differenti in altrettanti verbali di interrogatorio.

«“Questo è per te e per gli amici tuoi infami”; “questo è per gli amici tuoi e per te e per gli amici tuoi che vi fate i cazzi vostri senza dire niente a nessuno”; “questo è per gli amici tuoi e te che vi fate li cazza vustri così imparate a campare”; “questo è perché vi fate li cazza vostri voi e gli amici vostri”; “questo è per... così vi imparate a fare i cazzi vostri”; “questo è per te e per gli amici tuoi, così vi imparate a fare i cazzi vostri”». «Ad oggi», scrivono i legali, «non è nemmeno chiaro cosa Cavallito abbia sentito».

Ed ecco che arriva, da parte della difesa, la richiesta alla Corte d'Appello d’Assise dell’Aquila di rinnovazione dellistruttoria dibattimentale, ritenuta «assolutamente necessaria».