Affare macerie, la procedura fu regolare

12 Dicembre 2019

Il Consiglio di Stato riconosce la legittimità del comportamento della giunta di centrosinistra che escluse una ditta

L’AQUILA. Dopo più di dieci anni si chiude con una sentenza del Consiglio di Stato una vicenda che all’epoca (maggio-giugno-luglio 2009) fece molto discutere. Si tratta della gestione delle macerie derivanti dai crolli nei primissimi mesi post-sisma. Secondo i giudici, il comportamento in quel frangente del Comune, in relazione all’affidamento della gestione, fu corretto. Ma vediamo i dettagli come emergono dalla sentenza del Consiglio di Stato pubblicata il 6 dicembre.
LA STORIA. La giunta comunale dell’epoca (delibera 19 maggio 2009) aveva individuato la cava a Pontignone di Paganica come “primo sito da allestire come deposito temporaneo e selezione di materiali derivanti dal crollo e dalle demolizioni degli edifici”. Il 9 giugno 2009 “avendo avuto conoscenza della delibera di giunta, la T&P srl proprietaria del sito di stoccaggio, presentava una proposta di gestione dei rifiuti, precisando l’intenzione di avvalersi della Pavind srl che avrebbe garantito la gestione dei materiali contenenti amianto in quanto in possesso dell’iscrizione all’albo gestori rifiuti”. Sembrava filasse tutto liscio quando (anche a seguito di polemiche emerse sulla stampa locale) con delibera di giunta del 24 luglio 2009, preceduta da una determina del dirigente del settore opere pubbliche del 22 luglio 2009, il Comune deliberava di non accettare la proposta contrattuale “perché la società, contrariamente a quanto in origine dichiarato, non era in possesso dei requisiti tecnici, economici e finanziari per lo svolgimento dei servizi offerti, e doveva, per questo, affidarsi integralmente a quelli posseduti dalla Pavind, attraverso l’istituto dell’avvalimento, non utilizzabile, però, in caso di procedura negoziata”. La T&P a quel punto presentava ricorso al Tar che nel 2010 dava ragione al Comune.
LA SENTENZA. Dopo un decennio il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del tribunale amministrativo. “La decisione del Comune di interrompere il procedimento finalizzato alla stipulazione contrattuale, vicenda del tutto speculare alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria”, scrive il Consiglio di Stato, “era legittima perché la società non aveva presentato una proposta completa e trasparente, che rappresentasse, in conformità al principio di leale collaborazione tra pubblica amministrazione e privato, le effettive modalità con le quali intendeva avvalersi di altra impresa e, con la nota del 15 luglio 2009, aveva di fatto operato una modifica sul piano soggettivo e oggettivo della qualità del contraente privato che, in sostanza, finiva per avere una consistenza che l’amministrazione non aveva fino a quel momento considerato. Di fatto, allora, il Comune dell’Aquila, a un certo punto della trattativa, ha avuto consapevolezza che, in realtà, T&P aveva formulato un’offerta per conto terzi, perché non essa, ma altri, avrebbe reso all’amministrazione i servizi proposti; situazione, quindi, non conforme al principio di leale collaborazione tra amministrazione e privato per l’affidamento riposto dall’amministrazione nei requisiti del soggetto che le si era presentato come capace di svolgere i servizi offerti. L’appello va respinto”.
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