Agente del carcere “postino” di un boss

15 Dicembre 2022

Così il poliziotto penitenziario aiutava un camorrista al 41 bis. La Cassazione lo condanna a cinque anni e quattro mesi

L’AQUILA. Quando era stato in servizio nel carcere dell’Aquila aveva fatto “il postino” per conto di un boss della camorra portando i pizzini ai membri della cosca che faceva riferimento al boss. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna (ma riducendo la pena a 5 anni e 4 mesi) nei confronti di L.C. un agente di polizia penitenziaria originario di Ottaviano (Napoli). «L’agente» si legge nella sentenza «in servizio nella Casa circondariale dell’Aquila, compiva atto contrario ai propri doveri di ufficio consistito nel consentire in più occasioni a un boss della camorra detenuto al regime di cui all’articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario, di avere contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza, consegnando agli affiliati biglietti con i quali il boss impartiva precise direttive al clan, nonché ricevendo dagli affiliati biglietti di risposta che consegnava al capo clan. Per questo si sarebbe fatto dare in contanti complessivamente la somma di 6.000 euro. Il tutto al fine di agevolare, consolidandone l’operatività e il predominio, il clan del quale il detenuto al 41 bis era reggente». In primo grado l’agente era stato condannato alla pena di sette anni e quattro mesi di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali. In Appello la pena era stata ridotta a sei anni di reclusione. Ora la Cassazione l’ha portata a 5 anni e 4 mesi. La difesa dell’agente chiedeva l’applicazione delle attenuanti generiche in quanto l’imputato «ha ammesso la commissione del fatto per cui si procede». Inoltre per i legali dell’agente «l’uomo è incensurato e ha svolto un servizio pluridecennale alle dipendenze della polizia penitenziaria senza mai riportare sanzioni disciplinari». La Cassazione ha respinto gran parte del ricorso perché la «decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. La Corte di appello di Napoli ha ben motivato l’esclusione delle attenuanti generiche in favore dell'imputato, ancorché lo stesso avesse ammesso gli addebiti, in quanto l’ammissione è stata effettuata dall'agente solo dopo la sentenza di primo di grado, e quindi è avvenuta ad accertamento dei fatti compiuto». Ha accolto invece una seconda parte, molto tecnica, e per questo ha annullato la sentenza d’Appello senza rinvio limitatamente al computo della pena.
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