Allestirono il presidio all’ex Ravit Occupazione a carico dello Stato

17 Agosto 2023

Sarà la Presidenza del Consiglio dover a pagare 600mila euro per quel campo base dei vigili del fuoco La Cassazione tira fuori il Comune e rinvia in Appello la richiesta della società di un ulteriore indennizzo

L’AQUILA. Sarà la Presidenza del Consiglio (da cui dipende il Dipartimento di Protezione civile) e non il Comune dell’Aquila a pagare l’indennità (oggi fissata a quasi 600.000 euro di cui una parte già liquidata) per l’occupazione nel post sisma 2009 di un’area di oltre 30.000 metri quadrati nell’ex Ravit (oggi Polveren) tra Bazzano e Monticchio per il presidio dei vigili del fuoco. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che ha anche rinviato il contenzioso alla Corte d’appello dell’Aquila perché, da quanto emerge dall’ordinanza, l’indennizzo probabilmente va aumentato come chiede la società proprietaria. La decisione della Cassazione mette anche un altro punto fermo e che cioè se si tratta degli espropri dei terreni su cui sono stati costruiti gli alloggi per l’emergenza (Map e Progetto Case) a pagare devono essere i Comuni, se si tratta di occupazioni che si sono esaurite nel periodo emergenziale (6 aprile 2009-30 agosto 2012) come nel caso della ex Ravit, a pagare è direttamente lo Stato e in questo caso la Presidenza del Consiglio.
IL PRIMO RICORSO
La Cassazione ha respinto il ricorso della Presidenza del Consiglio che sosteneva che «ad essere legittimato al pagamento era il Comune dell’Aquila». Per i giudici dell’Alta Corte le “censure” della Presidenza del Consiglio «sono infondate, poiché non è applicabile la disciplina del subentro dell’ente locale (come nel caso degli espropri). Nella vicenda in questione non vi è stata alcuna espropriazione ma solo occupazione temporanea di un complesso industriale per l’allestimento del campo base dei vigili del fuoco, in cui dovevano essere collocati materiali e mezzi per le operazioni emergenziali, come documentato da un verbale di riunione.
Il soggetto beneficiario dell’occupazione è stato solamente il Dipartimento della Protezione civile. Il campo base è stato chiuso il 23 maggio 2010 e smantellato il 30 aprile 2011. L’occupazione è cessata ancora in vigenza dello stato emergenziale e prima del passaggio delle consegne agli enti locali; il commissario delegato ha provveduto a quantificare l’indennità di occupazione; una prima parziale liquidazione era stata eseguita dal Comune – che non aveva beneficiato in alcun modo dell’occupazione – in conseguenza di un trasferimento specifico di risorse finalizzato al solo pagamento (nei cui soli limiti il Comune poteva essere ritenuto legittimato); l’obbligo di indennità, al di là di tale limite, deve gravare sul beneficiario e promotore dell’espropriazione e sul gestore dell’emergenza».
IL RICORSO INCIDENTALE
La Corte d’appello aveva respinto la richiesta di risarcimento del maggior danno (avanzata dalla Polveren) che faceva leva su un contratto di mutuo stipulato dalla società proprietaria che l’avrebbe caricata – per il periodo dell’occupazione – di oneri aggiuntivi. Contro il no dei giudici d’Appello la Polveren aveva presentato un ricorso incidentale. La vicenda nello specifico è complessa (giocata sul calcolo degli interessi relativi al mutuo). La Cassazione ha comunque stabilito «di rinviare la causa alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione». (g.p.)
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