Assolto dopo 10 anni dall’accusa di calunnia

3 Dicembre 2017

L’AQUILA. Si è conclusa, dopo un iter giudiziario quantomai complesso, una vicenda riguardante un aquilano di 61 anni, Erminio Ianni, imputato di calunnia, nella veste di rappresentante della ditta...

L’AQUILA. Si è conclusa, dopo un iter giudiziario quantomai complesso, una vicenda riguardante un aquilano di 61 anni, Erminio Ianni, imputato di calunnia, nella veste di rappresentante della ditta tramite la quale gestiva un punto vendita della Vodafone. Questi era finito nei guai per aver accusato «pur sapendolo innocente» un soggetto del furto di una ricarica telefonica da 50 euro ed era stato condannato. Si tratta di fatti risalenti a più di 10 anni fa. In primo grado fu condannato a due anni di reclusione e al risarcimento del danno alla parte civile. In appello, però, le cose andarono diversamente e l’imputato venne assolto «perché il fatto non sussiste».
La Procura generale, non contenta di questa decisione, presentò ricorso in Cassazione e i magistrati della Suprema Corte, con una sentenza del novembre del 2013, annullarono la decisione e rimisero gli atti davanti alla Corte d’Appello di Perugia. Questo Foro fu scelto perché i magistrati umbri di secondo grado sono anche giudice di rinvio per i procedimenti relativi a sentenze emesse dalle Corti d’Appello di Ancona o L’Aquila, poi annullate dalla Suprema Corte di Cassazione. Come, appunto, in questo caso. Pochi giorni fa, dunque, i giudici umbri hanno assolto Ianni che in quella sede è stato assistito dall’avvocato Vittorio Ivo Fatigati, con la formula «il fatto non sussiste».
Oltre a ciò i magistrati, sulla scorta delle deduzioni di Fatigati, che ha sostituito il collega Attilio Cecchini impossibilitato a presenziare, sono andati al di là dei precedenti giudizi e hanno anche revocato le statuizioni civili. Le motivazioni saranno note tra novanta giorni. Il caso, in teoria, potrebbe essere di nuovo proposto in Cassazione, ma è improbabile in quanto è ormai prescritto visto che i fatti risalgono al 2007. E i giudici di Perugia, nella sentenza, si sono di certo attenuti alle valutazioni che i giudici di Cassazione hanno loro consigliato di fare.
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