Battaglia legale sui terreni del lago di Campotosto

25 Agosto 2020

L’AQUILA. Ci vorrà un’altra sentenza per stabilire se sono o meno di uso civico i terreni sui quali è stato realizzato parte del lago artificiale di Campotosto e l’elettrodotto.La Cassazione ha...

L’AQUILA. Ci vorrà un’altra sentenza per stabilire se sono o meno di uso civico i terreni sui quali è stato realizzato parte del lago artificiale di Campotosto e l’elettrodotto.
La Cassazione ha infatti accolto due dei quattro motivi posti a base di un ricorso di Enel produzione spa, con il quale si chiedeva la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva confermato una prima decisione, favorevole ai Comuni, del “Commissario per il riordino degli usi civici”. La causa nasce nel 1989 su iniziativa d’ufficio del Commissario ed era “volta ad accertare la natura dei fondi siti nei comuni dell’Aquila, Campotosto, Capitignano, Montereale occupati dall’Enel per la realizzazione del lago artificiale, ai fini della produzione di energia elettrica e opere connesse. Analogo giudizio veniva poi proposto dal Comune di Campotosto per rivendicare la natura demaniale civica degli stessi terreni occupati dall’Enel e i due giudizi venivano riuniti. “L’Enel produzione energia spa – così riepiloga la Cassazione nella premessa alla sentenza pubblicata ieri – “si costituiva in giudizio deducendo la natura allodiale (patrimonio di piena proprietà, ndr) dei fondi in contestazione” e di avere acquisito “tutte le necessarie autorizzazioni per l’installazione dell'elettrodotto”. Il Commissario, in primo grado e la Corte d’Appello in secondo grado dichiaravano “la nullità di qualsiasi altro atto di disposizione o di concessione relativo ai fondi in esame e ordinavano la reintegrazione dei fondi nel patrimonio civico dei Comuni di Campotosto e di Capitignano a cura della Regione”. È chiaro che non è in discussione la permanenza o meno del lago (“nato” nel secondo Dopoguerra) o dell'elettrodotto ma solo la questione della titolarità dei terreni. Nel caso l’Enel dovesse soccombere dovrebbe indennizzare i Comuni. Cosa però che per ora non accadrà perché l’Alta Corte ha cassato la sentenza di Appello e ha rinviato le carte di nuovo ai giudici di secondo grado. La sentenza è stata cancellata perché è stato accolto il motivo del ricorso dell’Enel col quale si contestava alla Corte d’Appello di aver “dichiarato l’inammissibilità del deposito dei decreti di esproprio perché tardiva, in quanto avvenuta dopo la precisazione delle conclusioni”. In poche parole l’Enel aveva portato le “prove” che quei terreni erano stati a suo tempo regolarmente espropriati ma le carte non erano state ammesse in giudizio. Ora la Cassazione dice che invece va tenuto conto di quella documentazione. Scrivono i giudici: “Il commissario agli usi civici e successivamente la Corte d’Appello avrebbero dovuto acquisire in ogni caso la documentazione prodotta dalla ricorrente per accertare, con sufficiente grado certezza, l’esistenza e, soprattutto, la persistenza dei diritti civici in questione, a fronte dell’eccezione della avvenuta perdita di tali diritti a seguito dei citati decreti di esproprio. Nella complessa materia degli usi civici, infatti, il Giudice ha il compito di ricostruire attraverso le diverse fonti normative succedutesi nel tempo unitamente alle vicende storico-fattuali che hanno riguardato i terreni oggetto dell’accertamento, l’attuale esistenza dei diritti di uso civico, la loro applicabilità e la loro portata confrontandoli anche con i titoli in base ai quali i terreni sono pervenuti in possesso dei privati”. In conclusione “la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità”. Dunque bisognerà attendere una nuova sentenza della Corte d’Appello di Roma. (g.p.)