Bomba ecologica da disinnescare Il Comune vince davanti al Tar

I giudici respingono il ricorso della società proprietaria dell’area nella zona industriale di Avezzano Valida l’ordinanza che intima la rimozione dei rifiuti. Il deposito andò a fuoco otto anni fa
AVEZZANO. A otto anni dal devastante incendio, c’è la svolta per arrivare alla bonifica della bomba ecologica nel nucleo industriale di Avezzano. Una svolta che porta la firma dei giudici del Tar e che mette un punto fermo nella giurisprudenza italiana in materia ambientale. Il deposito di rifiuti va smantellato. Il tribunale amministrativo dell’Aquila, con la sentenza numero 108, ha respinto il ricorso presentato dalla Trecciati Mec sas contro l’ordinanza 387 del 2014 con cui il Comune di Avezzano le aveva intimato la rimozione e lo smaltimento di rifiuti abbandonati nell’area di sua proprietà compresa nel nucleo industriale di Avezzano, nonché contro la successiva ordinanza (numero 124 del 2018) di accesso all’area per dare inizio alle operazioni rimozione dei rifiuti e di intimazione del pagamento delle somme occorrenti per la bonifica.
La vicenda giudiziaria riguarda il sito di circa duemila metri quadri che la proprietaria Trecciati Mec sas aveva concesso in locazione alla Effe System, società che operava nel settore dei rifiuti, poi dichiarata fallita nel 2005 dal tribunale di Sulmona. Il Tar, accogliendo la linea difensiva dei legali del Comune di Avezzano, gli avvocati Fabio Di Battista, Claudio Verini e Guido Blandini, ha ritenuto infondati i motivi di impugnazione sollevati dalla Trecciati Mec. La ricorrente, nel ricorso, negava di essere responsabile dell’inquinamento del sito, adducendo che come stabilito dal tribunale di Sulmona, il Comune sarebbe tenuto a provvedere alla bonifica del sito; sosteneva, inoltre, di non essere responsabile dell’inquinamento del sito del quale, ancorché proprietaria, non aveva la disponibilità in quanto esso fu concesso in locazione nel 2003 alla Effe System, successivamente fallita nel 2005, e poi sottoposto a sequestro preventivo nel 2009.
Il Tar, invece, in sintonia con le difese dei legali del Comune di Avezzano, ha affermato che «il proprietario, o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull’area inquinata, è responsabile in solido con l’autore materiale dell’abbandono o deposito incontrollati di rifiuti sul suolo». Secondo il collegio, ricorre in concreto «un’ipotesi di deposito incontrollato di rifiuti, perché non autorizzato», «del quale la società proprietaria dell’area era consapevole».
Il (primo) provvedimento impugnato dal Comune «non è dunque censurabile perché correttamente imputa alla ricorrente di non aver vigilato sul come il proprio bene era gestito dal conduttore, sebbene (almeno) detta vigilanza fosse esigibile avendo essa consentito l’esercizio dell’attività di deposito di rifiuti non autorizzata».
Il Comune ha stanziato 350mila euro per una prima bonifica. Per completarla si ipotizza una spesa complessiva di 1 milione. Il Comune, anche alla luce della sentenza del Tar, intende rivalersi sulla società.
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