«Bonus, il Comune ha discriminato» Il Tar boccia il ricorso dell’ente

Il Tribunale amministrativo non accoglie le motivazioni di Biondi che aveva negato l’aiuto a un nucleo Il sindaco aveva sospeso il beneficio concesso dal governo, ma ora sarà costretto a erogare i soldi
L’AQUILA. Il Comune dell'Aquila non può sospendere l'erogazione dei bonus per le famiglie in difficoltà.
È quanto stabilito dal presidente del Tar Abruzzo, Umberto Realfonzo, che ha rigettato l'istanza di revoca presentata dal Comune sul ricorso di una famiglia di origini pugliesi, ma domiciliata all'Aquila, esclusa dal bando per la distribuzione di buoni alimentari nell'ambito dell'emergenza coronavirus. Il Tar ha rilevato che «non si ravvisano ragioni di diritto per sospendere l'erogazione della misura assistenziale nei confronti di tutti gli altri nuclei familiari esposti agli effetti economici provocati dal coronavirus».
Il Comune aveva chiesto che fosse revocato il decreto cautelare, con cui si ammetteva la famiglia in questione al bando per i buoni, «anche e specialmente alla luce del Dpcm del 26 aprile 2020» che, secondo l'ente, «consente il rientro nel luogo di domicilio o residenza di chi è rimasto bloccato dal lockdown nelle città in cui studia o lavora».
Per il Tar, invece, il Comune non era costretto a sospendere l'erogazione della misura assistenziale «bensì dovrebbe limitarsi a consentire al nucleo familiare ricorrente di presentare la domanda e procedere alla sua valutazione». Il presidente del Tar ha sottolineato come «le disposizioni del Decreto si applichino dal 4 maggio prossimo e, dunque, per il momento la famiglia ricorrente è impossibilitata giuridicamente a raggiungere il luogo di residenza». Inoltre, «avendo uno dei membri della famiglia perso il lavoro a febbraio 2020, è possibile sussista la impossibilità oggettiva di natura economica all'immediato ritorno nel comune di residenza», mentre «sussiste l'esigenza di assicurare comunque, senza indugio, la valutazione della posizione dei ricorrenti».
Il ricorso è stato presentato da una famiglia di tre persone, assistita dall'avvocato Fausto Corti, che non ha potuto presentare domanda per il bonus alimentare essendo residente in un comune pugliese: il bando istruito dal Comune dell'Aquila riserva, infatti, l'accesso al sussidio ai soli residenti in città. Nel decreto cautelare il Tar ha citato il parere del Dipartimento politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri che, nei giorni scorsi, aveva suggerito ai Comuni «di non adottare criteri discriminatori per la distribuzione dei buoni spesa a sostegno dell'emergenza Covid». In particolare, era stato ribadito l'invito ad estendere l'accesso ai bandi «a coloro che non sono iscritti all'anagrafe purché domiciliati di fatto nel Comune, anche temporaneamente in quanto costretti sul territorio a causa del blocco della mobilità imposto dall'emergenza, per evitare una discriminazione verso chi non possieda tali requisiti e, tuttavia, versa nella condizione di stato di bisogno per richiedere i buoni alimentari». All'indomani della pubblicazione del bando, da parte del Comune, si era sollevata una ridda di polemiche sui criteri adottati e il sindaco, Pierluigi Biondi, che dopo il ricorso al Tar, aveva sospeso l'erogazione dei buoni. Secondo Rete solidale adducendo «argomentazioni politiche strumentali, mentre molti comuni hanno provveduto da tempo».
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