“Brico io” cita il Comune per trecentomila euro

14 Dicembre 2017

L’ente nel mirino di Aleandri per i danni causati dall’acqua dopo un nubifragio La ditta: «Omesse opere necessarie». La replica: «Non spettano a noi»

L’AQUILA. La società Aleandri, che gestisce il negozio “Brico Io” situato in via Rocco Carabba, ha citato il Comune per danni, circa 300mila euro, compreso il mancato guadagno, in seguito all’allagamento del negozio avvenuto il 16 luglio 2015 dopo un forte temporale.
Nella domanda di risarcimento da parte dei legali dell’esercizio commerciale viene riscontrata una presunta connessione tra il maltempo e le responsabilità del Comune e della Gran Sasso Acqua. Quest’ultima sarebbe colpevole di aver omesso opportune azioni finalizzate a impedire il danno. Più in particolare, la colpa del Comune risiederebbe nella mancata realizzazione di un muro di contenimento su via Tradardi allo scopo di frenare il corso impetuoso delle acque provenienti dal Fosso di San Giuliano che, in caso di piogge, in aggiunta a quelle di viale Corrado IV, defluiscono a valle. Sempre secondo i ricorrenti, l’evento meteorologico era stato annunciato. Anche se, di fatto, si è trattato di un nubifragio comunque dall’esito ingovernabile.
Il Comune dell’Aquila, secondo quanto si è appreso, contesta tutte le considerazioni dei legali di parte avversa.
A cominciare dal fatto che si è trattato di un evento eccezionale e naturale che rientra nell’ipotesi della forza maggiore o del caso fortuito.
Inoltre, queste acque che sono defluite non avrebbero nulla a che spartire con le fognature comunali dove, per solito, si riversa l’acqua piovana caduta sulle vie.
Ci sono anche altri aspetti al vaglio del giudice civile del tribunale. Infatti esiste una convezione urbanistica tra il Comune e la ditta ricorrente con l’obbligo di questa di fare, a propria cura e spese, determinate opere di urbanizzazione tra le quali, per l’appunto, quelle necessarie a garantire un rapido deflusso delle acque piovane.
Nel giudizio in corso risultano costituite anche la Gsa e le assicurazioni della stessa Gran Sasso Acqua e dell’ente, che è rappresentato dagli avvocati Andrea Liberatore e Domenico de Nardis.
Dal punto di vista più tecnico la difesa asserisce che, visto l’evento eccezionale, il caso va ricondotto a quanto previsto dall’articolo 913 del codice civile nella parte in cui si ammette che il titolare del fondo inferiore possa fare delle opere opportune per impedire la frana. Ci si troverebbe, dunque, di fronte a fattispecie similari.
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