Cadde nella buca e morì, processo da rifare

La Cassazione accoglie il ricorso dei familiari dell’anziana, chiedono un risarcimento alla Provincia
CIVITA D’ANTINO. Processo da rifare dopo 24 anni per la morte di M.A.D.C., morta «a causa di complicazioni intraoperatorie verificatesi durante l’intervento di riduzione delle fratture riportate il 4 settembre del 1998 a seguito della caduta in una buca presente nella strada provinciale che attraversava il centro abitato di Civita d’Antino». La Cassazione ha accolto il ricorso presentato dagli eredi della donna contro la sentenza numero 1185 del 2019 della Corte d’Appello dell’Aquila, rinviando alla Corte d’Appello dell’Aquila in diversa composizione. Subito dopo il decesso, gli eredi della donna citarono in giudizio la Provincia dell’Aquila per ottenere il risarcimento dei danni conseguiti al decesso. In primo grado il tribunale di Avezzano rigettò la domanda con compensazione delle spese di lite. Anche i giudici di secondo grado respinsero l’impugnazione proposta dai quattro figli della donna, condannandoli al pagamento delle spese. «L’attribuibilità esclusiva dell’evento dannoso alla condotta colposa del danneggiato (in assenza della quale l'evento dannoso non si sarebbe verificato nonostante l'anomalia del manto stradale) non lascia spazio alla configurabilità di un concorso di colpa della Provincia custode della strada», scrivono i giudici, «o meglio: non consente di valutare la condotta colposa del danneggiato quale mera concausa del sinistro tale da ridurre, ma non escludere, la responsabilità oggettiva del custode». Decisione contro la quale gli eredi della donna hanno presentato un nuovo ricorso che i giudici della Suprema Corte hanno «dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato». «Ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, la condotta colposa della vittima può valere a integrare il caso fortuito soltanto se presenti caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno», ha stabilito la Corte di Cassazione, «a siffatti criteri non si è attenuta la Corte territoriale. La sentenza va pertanto cassata con rinvio alla Corte territoriale che, in diversa composizione, dovrà procedere a nuovo esame». (f.d.m.)

