Camping Sant’Andrea, il Tar blocca la demolizione

Pescasseroli, annullata l’ordinanza con la quale il Parco aveva disposto la distruzione dei 44 fabbricati e delle altre opere realizzate nell’area verde
PESCASSEROLI. È salvo il camping “Sant’Andrea” di Pescasseroli. Lo ha deciso la sezione dell’Aquila del Tribunale amministrativo regionale, che ha annullato l’ordinanza con la quale, nel 2013, il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise aveva disposto la demolizione di tutte le opere realizzate sull’area e il ripristino del manto vegetale. Nel mirino del Parco erano finiti 144 fabbricati, per lo più chalet in legno e metallo, 11 strade, un’area sosta camper, un campo di calcetto. Tutte infrastrutture, secondo l’ente, che sarebbero state realizzate senza autorizzazione.
Sempre secondo il Pnalm, inoltre, non risultava pendente alcun procedimento per il rilascio della concessione in sanatoria. Ben diversa la tesi sostenuta dalla proprietà dell’area attraverso gli avvocati Herbert Simone ed Eleonora Gentileschi, che nel ricorso hanno ricostruito la storia del camping, nato nel 1981 a seguito di un’autorizzazione rilasciata dal Comune di Pescasseroli per una struttura ricettiva all’aperto. Nel corso degli anni l’area era stata completata con numerosi interventi, ai quali erano seguite cinque domande di condono, presentate sia al Comune, sia al Parco. Le domande di condono, oltre agli chalet, riguardavano un fabbricato a uso direzione e uffici, il cambio di destinazione d’uso di un immobile adibito a servizi e di una villa, la realizzazione di servizi igienici. Tra gli altri motivi di ricorso i legali della società hanno invocato la violazione delle regole sulla partecipazione procedimentale. Inoltre, è stata anche prodotta una precedente sentenza del Consiglio di Stato, che ha annullato un’altra ordinanza di demolizione riferita ad altre strutture presenti nell’area. Si tratta di chalet in legno e metallo, accessori a corredo di roulotte, gabbiotti e tettoie, tutti completamente smontabili, come hanno rilevato i giudici di Palazzo Spada.
Secondo i colleghi del Tar Abruzzo, oltretutto, la domanda di condono presentata avrebbe dovuto “paralizzare” fino alla sua definizione l’attività repressiva del Parco. Il collegio (Antonio Amicuzzi, presidente, Maria Abbruzzese, estensore, Paola Anna Gemma Di Cesare, primo referendario), nell’accogliere il ricorso ha anche condannato il parco al pagamento delle spese di lite, fissate in 2500 euro.
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