Cantiere lento, il Tar dice sì al commissario

25 Luglio 2020

Negata la sospensiva del provvedimento del Comune di Fossa chiesta dalla presidente del consorzio

FOSSA. Il Tar ha negato la sospensiva – chiesta dalla presidente di un aggregato edilizio nel centro storico di Fossa – del decreto del sindaco col quale a marzo l’aggregato è stato commissariato dopo un lungo periodo di inerzia.
I giudici, anche in questo caso, confermano una linea che, in caso di commissariamento, tende a dare ragione ai Comuni.
Il Tar, tra l’altro, fra le righe, stigmatizza anche l’azione legale della presidente che avrebbe interesse “prevalente” a vedersi liquidare i soldi dell’indennità di carica. Nel diniego della sospensiva si legge: “A un sommario esame la domanda cautelare il ricorso non appare suscettibile di favorevole apprezzamento rilevato che in base alle norme in caso di inerzia degli organi del consorzio, comunque accertata, il Comune, previa diffida ad adempiere entro un termine di 15 giorni, inviata al legale rappresentante del consorzio, nomina un commissario che ponga in essere, a spese del consorzio, gli adempimenti in luogo dell’organo inerte”.
Lo stesso statuto del Consorzio per la ricostruzione dell’aggregato oggetto del contenzioso recita: “In caso di inerzia degli organi del consorzio, i consorziati che rappresentino almeno un quarto della superficie lorda coperta possono richiedere al Comune che provveda a diffidare detti organi, affinché compiano entro un termine di 15 giorni gli adempimenti necessari al proseguimento delle attività del consorzio, e in caso di ulteriore inerzia, a nominare un commissario che ponga in essere, a spese del consorzio, gli adempimenti in luogo dell’organo inerte. Da quanto emerge dalla documentazione presente negli atti e come ammesso dalla stessa ricorrente in una nota dell’ottobre 2019, deve ritenersi sussistente una situazione di stallo degli organi del Consorzio obbligatorio determinata anche dai numerosi contenziosi che vede coinvolti i consorziati, cui ha conseguito la procrastinazione di adempimenti urgenti e indifferibili tale da bloccare il processo di ricostruzione dell’aggregato. Va infine sottolineato che nel bilanciamento tra l’interesse della ricorrente a continuare a esercitare il suo mandato connesso all’aspettativa meramente patrimoniale di percepire le indennità previste per legge, e l’interesse pubblico alla operatività del Consorzio al fine di dare massimo impulso al processo di ricostruzione del territorio colpito dal sisma del 2009, debba ritenersi prevalente il secondo”. (g.p.)
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