Casa abusiva da sanare Fabrizi assolto in appello

L’ex dirigente dell’ufficio ricostruzione: «Per me è la fine di un incubo» L’avvocato Ciuffetelli: «Il Comune gli restituisca subito il potere di firma»
L’AQUILA. «La fine di un incubo». Così il dirigente comunale Vittorio Fabrizi ha commentato l’assoluzione piena in un processo riguardante una falsa attestazione in una pratica inerente la ricostruzione della casa della madre del suo collega Mario Di Gregorio.
Fabrizi, fino alla condanna in primo grado a dieci mesi di reclusione, era il dirigente del dipartimento dell’ufficio ricostruzione privata. Poi il Comune gli aveva tolto il potere di firma applicando la legge Severino. La sentenza della Corte di appello ora potrebbe incidere sull’assetto del medesimo ufficio ricostruzione visto che chiederà la reintegrazione nell’incarico. Fabrizi, che era imputato insieme ad altre persone, aveva deciso di sottoporsi al rito abbreviato confidando in un’assoluzione che non ci fu visto che il gup gli inflisse dieci mesi di reclusione.
Più in particolare la vicenda nella quale era coinvolto è scaturita da un’inchiesta sulla ristrutturazione dell’abitazione di Valle Pretara di proprietà della madre del dirigente comunale Di Gregorio. Un secondo filone d’indagine che riguarda la concessione di un permesso in sanatoria e l’applicazione della fiscalizzazione dell’illecito edilizio. Per l’accusa agli imputati agendo in concorso tra loro in violazione di una norma edilizia, avrebbero procurato alla signora Mastrantonio e a Di Gregorio un ingiusto vantaggio patrimoniale conseguente alla mancata demolizione della parte dell’immobile realizzato in difformità dalla Dia 3976/2009.
Il dirigente comunale avrebbe attestato falsamente – sulla scorta delle relazioni tecniche – la conformità agli strumenti urbanistici vigenti del suddetto immobile e consentito illegittimamente l’applicazione della sanatoria fiscale.
Nel corso del processo di appello il rappresentante della Procura generale aveva chiesto la conferma della condanna di primo grado riconoscendo, però, che forse la difesa non aveva tutti i torti.
Il collegio, presieduto dal giudice Fabrizia Ida Francabandera, ha accolto le censure alla condanna fatte dall’avvocato Amedeo Ciuffetelli e, pertanto, ha assolto l’accusato.
«Sarebbe il caso», ha commentato l’avvocato, «che il Comune restituisse il potere di firma al dirigente con la stessa sollecitudine con la quale glielo ha tolto. Hanno applicato a lui la legge Severino in modo improprio visto che non si può estendere ai dirigenti degli enti».
Eppure il giudice del tribunale gli dette torto bocciando il ricorso presentato contro la decisione del Comune.
Nell’impugnare il provvedimento comunale di sospensione al giudice del lavoro, il legale aveva sollevato la questione di costituzionalità dell’articolo 35 bis del decreto legislativo 165/2001, articolo introdotto proprio dalla “legge Severino”.
Il legale aveva chiesto di rimettere le carte ai giudici citando un atto simile di rimessione operato dal Tribunale amministrativo regionale della Campania nel caso del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, facendo leva sulla presunzione di innocenza che caratterizza l’ordinamento giudiziario italiano, di cui la norma statale a suo dire non terrebbe conto. Ora, però, le cose sono cambiate.
«Il Comune», conclude l’avvocato, «deve restituire alla città questo valoroso dirigente».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

