Case funerarie, no del Tar

20 Novembre 2021

Non sono previste nella pianificazione urbanistica del Comune

L’AQUILA. Nel comune dell’Aquila non è possibile, per il momento, rilasciare autorizzazioni per case funerarie. Lo si legge in una sentenza del Tar e in particolare in un passaggio dove i giudici scrivono: «Ferma restando la discrezionalità dell’ente locale nelle scelte inerenti all’uso del territorio comunale, non avendo il Comune dell’Aquila a oggi individuato, nella propria pianificazione urbanistica, specifiche e idonee aree ove ubicare le case funerarie, lo stesso Comune non può rilasciare alcuna autorizzazione alla realizzazione di dette strutture sino a che permanga l’inadempimento in questione».
La sentenza nasce da un ricorso che un condominio dell’Aquila ha fatto contro due presunti provvedimenti di Comune e Asl con i quali sarebbe stato dato il via libera a una casa funeraria da collocare all’interno del condominio stesso. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, secondo il Tar, non c’è materia del contendere, cioè i provvedimenti di cui si chiede l’annullamento non esistono. Ma cosa sono le case funerarie? È sempre il Tar che lo spiega nella motivazione: «Si tratta di luoghi dove assicurare le attività proprie delle strutture per il commiato, l’osservazione del corpo del defunto, i trattamenti conservativi, i trattamenti di tanatocosmesi e la custodia e l’esposizione del corpo stesso. Le case funerarie devono essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa nazionale e regionale per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private».
I giudici scrivono, inoltre, che «non ci si può peraltro esimere dal rilevare che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione per l’apertura di una casa funeraria, risulta necessaria la previa individuazione, negli strumenti urbanistici locali, di idonee aree ove collocare tali strutture. La legge regionale (la 41 del 2012) nell’attribuire ai Comuni le funzioni autorizzatorie per l’apertura delle strutture per il commiato pone in capo agli stessi l’obbligo di individuare dette aree escludendo le zone residenziali e, comunque, quelle del centro abitato. Costituisce quindi elemento ostativo al rilascio dell’autorizzazione l’assenza di una scelta comunale al riguardo nell’ambito dei propri strumenti di pianificazione. La perdurante inerzia del Comune non può comunque essere di ostacolo all’iniziativa economica privata e la norma regionale prevede – in caso di accertata inattività che comporti inadempimento a quanto previsto dal tale legge – che vengano attivati i poteri sostitutivi da parte presidente della giunta regionale. Ma lo spirito della legge di assicurare idonee aree dove svolgere le funzioni connesse alla gestione di una casa funeraria va ravvisata nella natura dell’attività in questione che, con tutta evidenza, non può qualificarsi in termini di attività propriamente commerciale, come invece va considerata l’attività funebre soggetta a Scia, trattandosi, invece, di un’attività soggetta ad autorizzazione. Il legislatore regionale fa poi espresso divieto, per ragioni di carattere igienico-sanitario e per evitare la commistione della gestione dell’attività funebre con i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private, di collocare le case funerarie nell’ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, o socio-sanitarie o di vita collettiva e nelle loro immediate vicinanze». Dunque, senza pianificazione, per ora, non è possibile rilasciare autorizzazioni. (g.p.)
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