Casette provvisorie, così il Comune batte i cittadini

Quattro sentenze del Tar dichiarano la non legittimità dei manufatti post-sisma Dal caso del mancato requisito della residenza alla struttura «troppo grande»
L’AQUILA. Quattro recenti sentenze del Tar danno ragione al Comune sulla non legittimità di alcune casette provvisorie realizzate nel post-sisma in base alla ormai “mitica” delibera 58 del maggio 2009. Ecco, in sintesi, le motivazioni dei giudici amministrativi che respingono i ricorsi dei cittadini. REQUISITO RESIDENZA. Per realizzare una casetta provvisoria prevista dalla delibera 58 del maggio 2009 c’era bisogno di un requisito essenziale, la residenza nel comune dell’Aquila. Per questo il Tar ha respinto il ricorso di un professionista che nel 2010 aveva chiesto di poter realizzare un manufatto al posto di quello, inagibile, che ospitava una sorta di “succursale” aquilana della sua attività. Il professionista infatti, è scritto nella sentenza del Tar “alla data del sisma del 6 aprile 2009 che ha colpito il territorio aquilano, risiedeva a Rieti e conduceva in comodato, per uso professionale, un immobile situato nel comune dell’Aquila”. I giudici sostengono che “la mancanza in capo al ricorrente del requisito della residenza nel territorio colpito, indicata fra le ragioni fondanti il provvedimento impugnato, è decisivo ai fini della decisione”.
REQUISITO SUPERFICIE. Con una seconda sentenza il Tar ha respinto il ricorso di un cittadino che chiedeva la trasformazione del “manufatto” da provvisorio a definitivo e quindi la sospensiva dell’ordinanza di demolizione. Tra le motivazioni della decisione c’è anche quella che la casetta era stata realizzata più grande (in termini di metri quadrati) di quanto permesso dalla delibera 58.
“La domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti”, affermano i giudici, “non appare accoglibile, atteso che i manufatti temporanei, per loro natura, vanno rimossi al cessare della necessità e considerato, altresì, il mancato rispetto del requisito minimo di superficie previsto dalla delibera del consiglio comunale 58/2009 che sancisce, quale condizione di realizzabilità del manufatto temporaneo, la superficie massima di 95 metri quadrati mentre dagli atti la superficie indicata risulta di gran lunga superiore”.
NO COMODATO D’USO. La terza decisione del Tar riguarda una casetta costruita e utilizzata da una famiglia nel post-sisma. Una volta ristrutturata la casa originaria il “manufatto” è stato concesso in comodato d’uso a un’impresa “di famiglia”. “Risolta la situazione di emergenza abitativa”, scrive il Tar, “i ricorrenti hanno inviato al Comune una comunicazione con cui notiziano l’ente locale di aver concesso in comodato a un’impresa il manufatto provvisorio in questione, per finalità di magazzino, deposito, uffici e abitazione. Il Comune ha diffidato l’impresa a non utilizzare il manufatto residenziale provvisorio fatto edificare dai ricorrenti stessi per fronteggiare l’inagibilità del proprio alloggio ante-sisma. L’originaria destinazione residenziale del realizzato manufatto provvisorio in ogni caso non è trasferibile ad altri soggetti anche se facenti parte del nucleo familiare né è possibile farne oggetto di contratti di locazione o cessione”.
AREE BIANCHE. La quarta decisione è più complessa perché si intreccia con una complicata vicenda di conflitto di interesse da parte di un dirigente comunale. Ma al di là di questo i giudici chiariscono che la trasformazione da provvisoria a definitiva può essere negata anche se il manufatto è nato su una cosiddetta “area bianca” che il Comune ha rinormato nel 2015.
“Il ricorrente”, affermano i giudici, “ha chiesto di ottenere la trasformazione da temporaneo a definitivo dell’immobile realizzato in forza della delibera 58, e lo ha fatto anche in virtù di quanto previsto dalla norma introdotta dalla delibera 138 del 17 dicembre 2015, con la quale il consiglio comunale ha proceduto, in via generale, alla nuova attribuzione di destinazione urbanistica alle aree soggette, secondo il Prg, a vincolo urbanistico (cosiddette aree bianche, ndr). L’intervento – afferma il Tar – risulta realizzato in area normata nel 2015; in tale zona però sono ammessi interventi edilizi soltanto previo planivolumetrico di coordinamento, mentre la permanenza di manufatti provvisori post-sismici realizzati ai sensi della deliberazione 58/2009 risulta consentita sotto la tassativa condizione del rispetto della speciale disciplina emergenziale. Nello specifico, possono essere trasformati e conservati, a domanda del soggetto legittimato, quei manufatti realizzati sulle aree che abbiano una conforme destinazione urbanistica e che, al tempo stesso, siano stati realizzati nel rispetto delle misure (altezza, distanze dai confini e da altri edifici, superficie inferiore a 95 metri quadrati, assenza di locali accessori) stabilite per tali manufatti provvisori. Nel caso specifico, indipendentemente dalla quantità di superficie in eccesso, è un dato di fatto che almeno uno dei requisiti necessari per la trasformazione del manufatto da temporaneo a definitivo manchi, per cui l’edificio realizzato non potrà avvalersi della speciale disciplina della delibera del 2015”.
Dunque nessuna trasformazione da provvisorio a definitivo. L’ordinanza di demolizione è stata annullata, ma per motivi diversi da quelli del mancato rispetto della delibera 58. Infatti “nel caso di specie il dirigente comunale ha adottato l’ordinanza di demolizione”, conclude il Tar, “senza attenersi all’obbligo di astensione, derivante dalla grave inimicizia manifestata, a far data dall’anno 2010, nei confronti del ricorrente”.
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