Castel del Monte Sui pascoli il Tar dà ragione al Comune

29 Luglio 2020

CASTEL DEL MONTE. Il Tar ha respinto il ricorso di un allevatore che contestava un provvedimento approvato dalla giunta comunale di Castel del Monte, con il quale l'imprenditore veniva escluso dal...

CASTEL DEL MONTE. Il Tar ha respinto il ricorso di un allevatore che contestava un provvedimento approvato dalla giunta comunale di Castel del Monte, con il quale l'imprenditore veniva escluso dal “piano di riparto ed assegnazione di pascoli di Uso civico”. Secondo i giudici amministrativi «il ricorso va respinto perché la delibera della giunta di Castel del Monte risulta conforme tanto alle previsioni di cui alla normativa statale in materia che riserva l’uso di terre civiche ai residenti nel comune, quanto a quelle della legge regionale, che impone in capo ai richiedenti il possesso del duplice requisito della iscrizione nel registro della popolazione residente da almeno 10 anni, nonché la titolarità di un’azienda con presenza zootecnica, ricoveri per stabulazione invernale e codice di stalla, riferito allo stesso territorio comunale o ai comuni limitrofi». La legge regionale è stata aggiornata pochi mesi fa per contrastare ancora di più il fenomeno della cosiddetta “mafia dei pascoli”. «A fronte del chiaro dettato normativo», continua il Tar, «che assegna all’amministrazione il potere di individuare, nell’esercizio della sua discrezionalità, i titolari dell’uso di terre civiche, appare ragionevole, prima ancora che conforme alla norma, la scelta di assegnare prioritariamente i terreni ai soggetti che abbiano, in aggiunta al requisito della residenza anagrafica nel Comune resistente, anche quello di azienda di allevamento ubicata nel territorio del medesimo comune di Castel del Monte, secondo la qualificazione “allevatore locale naturale”. Il ricorrente, dal canto suo, pur essendo residente nel Comune, è titolare di un’azienda stanziale ubicata nel limitrofo comune di Ofena, non soddisfacendo, pertanto, il possesso congiunto dei predetti requisiti. Per questo, correttamente, è risultata assegnataria della restante disponibilità di superficie demaniale destinata a uso civico individuata sempre dalla delibera oggetto di contenzioso».(g.p.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA.