Cerchio, morì sul campo di calcio Pagano anche Federazione e Lnd

Per i giudici della Corte d’Appello le due associazioni sono tenute alla tutela della salute degli atleti Giuseppe Tofani, 53 anni, era stato colto da infarto durante una partita del campionato amatoriale
AIELLI. La Corte d’Appello dell’Aquila, riunita in camera di consiglio, ha respinto il ricorso presentato dalla Federazione italiana giuoco calcio (Figc) e dalla Lega nazionale dilettanti (Lnd) contro la sentenza di primo grado in cui il tribunale di Sulmona, nel 2018, aveva accertato e dichiarato anche la loro responsabilità in relazione al decesso di Giuseppe (Pino) Tofani, il calciatore di Cerchio morto a 53 anni durante una partita del campionato amatoriale della provincia dell’Aquila. La tragedia si consumò il 16 febbraio 2013 a Bugnara. Era in corso la gara tra la Federlibertas Bugnara e l’Amatori Aielli. Tofani, con un passato da calciatore di buon livello e da allenatore, entrò al 35’ del secondo tempo e 13 minuti dopo si accasciò a terra senza vita sul campo gioco. Un infarto, come confermato successivamente dal medico legale. Dalle indagini emerse che l’uomo era sprovvisto di idonea certificazione all’attività sportiva. Tofani, inoltre, soffriva di ipertensione arteriosa, come confermato sia dai familiari che dal medico curante. Per i giudici «l’associazione sportiva Amatori Aielli non aveva tutelato e vigilato in modo diligente e prudente sulla salute e sull’integrità fisica del calciatore», «analoga responsabilità poteva essere affermata nei confronti di Figc e Lnd, per essersi avvalsi, quali organizzatori del campionato amatoriale, dell’opera dell’Amatori Aielli, in funzione del perseguimento delle loro finalità, tra le quali la salute degli atleti», «non vigilando sull’omessa acquisizione da parte dell’associazione sportiva di appartenenza dell’atleta, di idonea e valida certificazione». «Come correttamente rilevato dal primo giudice», si legge nella sentenza di Appello, «le società e le associazioni sportive diventano soggetti dell’ordinamento sportivo in virtù del meccanismo dell’affiliazione, che costituisce l’atto con cui esse vengono ammesse a partecipare alle manifestazioni organizzate dalla Federazione e dalla Lega, con l’impegno di rispettare le norme dello Statuto e quelle federali di organizzazione». «Ciò chiarito, Figc e Lega devono intendersi direttamente tenute, in relazione alle manifestazioni sportive organizzate, alla tutela della salute degli atleti». «Il rapporto di affiliazione», per i giudici, «deve sottintendere, per quel che concerne la tutela sanitaria, anche un rapporto di preposizione, il quale trova la sua principale giustificazione nel fatto che la indispensabilità del conseguimento della certificazione di idoneità non può che vincolare, oltre agli atleti e le società o associazioni, anche gli enti organizzatori dei tornei». Una sentenza storica per l’Abruzzo e tra le primissime in Italia che chiama in causa anche Figc e Lega dilettanti nella morte di un calciatore iscritto a una società sportiva amatoriale. Alla moglie e alle figlie di Tofani, assistite dall’avvocato Berardino Terra del Foro di Avezzano, il tribunale di Sulmona aveva riconosciuto un risarcimento da mezzo milione di euro, in solido tra loro, come danno da perdita del rapporto parentale. Una somma inferiore alle iniziali richieste dei familiari: al calciatore morto è stato riconosciuto il concorso di colpa in misura del 50% sapendo egli delle sue condizioni di salute.
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