Chi paga i danni, così la legge

4 Settembre 2024

Il proprietario di un animale, o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia sotto la sua custodia, sia qualora risulti smarrito o fuggito,...

Il proprietario di un animale, o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia sotto la sua custodia, sia qualora risulti smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito. A tal proposito, si ricorda che il caso fortuito è configurabile in presenza di un fattore che presenti i caratteri della imprevedibilità, nel senso che solo il fattore eziologico esterno, imprevedibile, inevitabile ed eccezionale, dirime la responsabilità de quo, senza che sia rilevante la condotta del proprietario dell’animale, o di chi se ne serve. Fattore imprevedibile e invitabile che deve essere provato da chi è chiamato in causa, ossia dal padrone degli animali. Il principio normativo si basa sull’assunto che se un animale, sia esso un cane, un gatto o un cavallo, come nello specifico, causa dei danni a terzi, o con un’aggressione o provocando un incidente stradale, il proprietario deve risponderne. (t.d.b.)