Cinghiali, i danni li paga la Regione

24 Aprile 2020

La Cassazione ha deliberato sul caso di un incidente stradale

L’AQUILA. I danni causati a persone o cose da animali selvatici – e in particolare i cinghiali – li deve pagare la Regione. Lo stabilisce una recente sentenza della Cassazione che ha respinto il ricorso della Regione contro una sentenza del tribunale dell’Aquila che aveva confermato una decisione del giudice di pace di Pescara.
La vicenda era nata da una cittadina che aveva agito in giudizio “nei confronti della Regione Abruzzo per ottenere il risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura a seguito della collisione con un cinghiale avvenuta su una strada pubblica, in località San Valentino in Abruzzo Citeriore”. La Regione, con il ricorso in Cassazione, aveva censurato “la decisione del tribunale dell’Aquila in relazione alla propria individuazione come ente passivamente legittimato, sul piano sostanziale, a rispondere dei danni riportati dall’autovettura”. La Cassazione quindi è stata chiamata a decidere sulla “individuazione del soggetto, pubblico o privato, tenuto a rispondere dei danni causati dagli animali selvatici in particolare, ma non solo, alla circolazione su strade pubbliche”. Che poi, in sostanza, significava decidere se a pagare dev’essere la Regione o la Provincia. La motivazione della sentenza è molto lunga e articolata e mette in rilievo anche precedenti decisioni che a volte sono apparse contraddittorie. I giudici per il caso in esame concludono: “L’ente a cui è imputabile la responsabilità del danno sul piano sostanziale resta in ogni caso la Regione, a cui spettano, in base alla Costituzione e alle leggi statali, le competenze normative, le principali competenze amministrative, e comunque di programmazione, coordinamento e controllo, nonché i connessi poteri sostitutivi, per la tutela e la gestione della fauna selvatica, e che quindi, sul piano civilistico, nell’ottica della funzione che svolge la stessa previsione della proprietà pubblica di detta fauna, rappresenta il soggetto che la utilizza allo scopo di realizzare il fine di utilità collettiva della protezione dell’ambiente e dell’ecosistema e, quindi, che risponde nei confronti dei terzi dei danni eventualmente causati dagli animali selvatici. Laddove peraltro, il danno si assuma essere stato causato dalla condotta negligente di un diverso ente, cui spettava il compito – trattandosi di funzioni di sua diretta titolarità ovvero delegate – di porre in essere le misure adeguate di protezione nello specifico caso omesse e che avrebbero impedito il danno, la stessa Regione potrà rivalersi nei confronti di detto ente al quale appunto sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro diretta titolarità». Come dire che la Regione ora potrebbe citare in giudizio la Provincia. (g.p.)