Cinghiali, la Regione non paga sempre i danni

20 Aprile 2021

Respinto il ricorso di un automobilista dopo un incidente stradale: non dimostrato il nesso causale

L’AQUILA. Recenti sentenze della Cassazione hanno “obbligato” la Regione Abruzzo a pagare i danni per incidenti stradali in cui sono stati coinvolti animali selvatici. I giudici hanno sempre ritenuto la Regione (e non le Province e i Comuni) come l’ente che avrebbe dovuto mettere in atto misure di contenimento del fenomeno genericamente definibile “animali vaganti” fra cui in particolare i cinghiali. Ma una decisione di qualche giorno fa “scagiona” la Regione nei casi in cui il nesso tra incidente e animale vagante non è dimostrato dal danneggiato.
Infatti è stato respinto il ricorso di un automobilista per “ottenere il risarcimento dei danni riportati dal proprio autoveicolo a seguito della collisione con un cinghiale avvenuta su una strada statale”. Il giudice di pace aveva dato ragione all’uomo, ma il tribunale in secondo grado aveva ribaltato la sentenza confermata ora dalla Cassazione. I giudici ricordano “che in materia di danni causati dalla fauna selvatica è stato di recente puntualizzato l’indirizzo di questa Corte con alcune pronunzie in cui si afferma fra l’altro che la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti. La Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio di funzioni proprie o delegate”. Dunque i danni li paga la Regione, ma non sempre. Nella recente sentenza i giudici della Cassazione sottolineano che “sebbene il Collegio intenda dare continuità a princìpi di diritto sopra indicati, occorre rilevare che la decisione impugnata è espressamente fondata sul principio in base al quale i danni provocati dalla fauna selvatica sono risarcibili esclusivamente sulla base delle disposizioni generali in tema di condotta colposa lesiva. Nel caso in esame il ricorrente sostiene di avere adeguatamente dimostrato l’elemento soggettivo della condotta colposa della Regione Abruzzo, in rapporto causale con l’evento dannoso denunziato, condotta omissiva a suo avviso costituita sostanzialmente dal mancato censimento e controllo selettivo del numero dei cinghiali presenti nella zona in cui era avvenuto l'incidente. In proposito, peraltro, il tribunale ha chiaramente fatto presente che tale affermazione era rimasta del tutto sfornita di prova e che, comunque, essa non era di per sé sufficientemente specifica per affermare la responsabilità della Regione”. Il ricorso quindi è stato respinto.
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