Comune condannato per centomila euro Somma inserita tra i debiti fuori bilancio
Il Comune dell’Aquila ha inserito, tra i debiti fuori bilancio, la condanna, ormai definitiva, riguardante una controversia con la ditta edile Iucci Costruzioni, che aveva citato l’ente per una serie...
Il Comune dell’Aquila ha inserito, tra i debiti fuori bilancio, la condanna, ormai definitiva, riguardante una controversia con la ditta edile Iucci Costruzioni, che aveva citato l’ente per una serie di contestazioni in una controversia connessa alla realizzazione di parecchi alloggi tra Onna e San Gregorio.
Una prima sentenza risale al 2005 quando il tribunale condannò il Comune a un risarcimento di 103mila euro a fronte di una richiesta molto più alta.
La società edile, non contenta, presentò ricorso in appello e il Comune venne di nuovo condannato, nel 2008, a pagare 112mila euro.
Si andò in Cassazione, che quattro anni fa ha ordinato al Comune di saldare il debito. Infatti il tesoriere dell’ente ha erogato una somma che sfiora i 100mila euro.
Il riconoscimento del debito, avvenuto nella seduta del consiglio comunale del 21 dicembre dello scorso anno (con 15 voti a favore e un astenuto), tuttavia, non costituisce acquiescenza ai provvedimenti giurisdizionali esecutivi e, pertanto, non esclude l’ammissibilità di una impugnazione ove possibile anche se ci si trova di fronte a una sentenza esecutiva e definitiva risalente al 2015.
Una prima sentenza risale al 2005 quando il tribunale condannò il Comune a un risarcimento di 103mila euro a fronte di una richiesta molto più alta.
La società edile, non contenta, presentò ricorso in appello e il Comune venne di nuovo condannato, nel 2008, a pagare 112mila euro.
Si andò in Cassazione, che quattro anni fa ha ordinato al Comune di saldare il debito. Infatti il tesoriere dell’ente ha erogato una somma che sfiora i 100mila euro.
Il riconoscimento del debito, avvenuto nella seduta del consiglio comunale del 21 dicembre dello scorso anno (con 15 voti a favore e un astenuto), tuttavia, non costituisce acquiescenza ai provvedimenti giurisdizionali esecutivi e, pertanto, non esclude l’ammissibilità di una impugnazione ove possibile anche se ci si trova di fronte a una sentenza esecutiva e definitiva risalente al 2015.

