Comune perde la causa al Tar per l’antenna
Castel del Monte. Accolto ricorso della Tim contro il provvedimento che aveva sospeso alcune opere
L’AQUILA. Il Tar ha accolto il ricorso della Tim contro un provvedimento del Comune di Castel del Monte che aveva sospeso i lavori per l’adeguamento tecnologico di una stazione radio base (Srb) per la telefonia mobile che si trova a Castel del Monte nei pressi del serbatoio comunale. Il no era maturato a seguito di un parere (non favorevole) dell’Asl che censurava un precedente parere (favorevole) dell’Arta. Il Tar ha accolto il ricorso di Tim – che a questo punto può adeguare la stazione radio base – motivando così: “Nel caso in esame non emerge alcuna radicale modifica dimensionale dell’impianto e quindi deve escludersi la necessità di una nuova autorizzazione paesaggistica. In linea di principio ha poi ragione la ricorrente che la dichiarazione di inizio attività è un atto soggettivamene e oggettivamente privato per cui il decorso del termine, in assenza di provvedimenti contrari, dà luogo a un silenzio di tipo significativo. In tali ipotesi resta precluso al Comune l'esercizio di poteri inibitori anche se resta sempre salva la possibilità di ricorrere in sede di autotutela. Per la soluzione della controversia assume inoltre fondamentale rilievo anche la circostanza per cui la Scia – dichiarazione inizio attività – era stata presentata per effettuare un intervento di adeguamento tecnologico di una Srb esistente. Tali adeguamenti tecnologici sono specificamente disciplinati dalla legge” che nel caso non è stata violata. “Al riguardo”, scrivono i giudici, “non ci sono dubbi che, in relazione alla specialità della norma statale rispetto alla disposizione generale della legge regionale, non sussista alcuna competenza procedimentale dell’Azienda sanitaria in caso di modifiche di impianti esistenti. Certamente il Collegio comprende le ragioni di iniziative che cercano di limitare l’installazione sul territorio di impianti, canalizzando a livello istituzionale i timori delle popolazioni secondo cui dalle emissione di detti impianti potrebbero derivare rischi per la salute. Tuttavia tali sentimenti non tengono conto – come afferma il ministero della Salute – che la forza del segnale emesso dal singolo dispositivo cellulare è inversamente proporzionale alla distanza dalla stazione radio base più vicina mentre gli impianti fissi (stazioni radio base, antenne radio-televisive, Wifi) forniscono contributi di gran lunga inferiori all’esposizione media quotidiana di uno smartphone. Per quanto riguarda gli effetti dei campi elettromagnetici sulla salute, l’installazione di impianti di telefonia mobile è delimitata dalla normativa nazionale, la quale fissa i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici sulla base anche delle regole tecniche internazionali, al fine di bilanciare l’interesse pubblico della copertura sul territorio del servizio di connessione mobile ed il fondamentale diritto alla salute”. “Nel caso in esame”, conclude il Tar, “le richieste dell’Asl indirettamente finalizzate a contestare la valutazione favorevole dell’Arta appaiono prive di un corretto supporto normativo e anche di un qualsiasi reale aggancio di carattere tecnico alla situazione in essere. Ciò non toglie che, successivamente alla realizzazione dell’impianto, la stessa Asl, utilizzando appropriati strumenti tecnici e adeguate competenze professionali, non possa verificare il rispetto dei limiti massimi assegnati”.
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