Concerti della Perdonanza il Comune perde la causa

20 Ottobre 2020

Nuovi guai dalle vecchie edizioni: sentenza della Cassazione per un caso del 2004 L’ente contesta la validità dei contratti con due cantanti italiani, ma deve pagare

L’AQUILA. Comune “battuto” in Cassazione in relazione a uno dei tanti debiti relativi alle Perdonanze di 15-20 anni fa. Il caso, oggetto di una sentenza, riguarda l’edizione 2004 dell’evento legato al nome di Papa Celestino V quando il Comune (o meglio l’Istituzione Perdonanza) stipulò, tra la fine di luglio e i primi di agosto, due contratti per concerti di importanti cantanti italiani con la società “The Boss” srl con sede a Roma. La società, dopo qualche anno, chiese e ottenne un decreto ingiuntivo per farsi pagare il dovuto. I soldi, a quanto si sa, sono stati liquidati (si presume in via provvisoria) ma il Comune non ha voluto mollare la presa e ha fatto prima ricorso in Appello (foro competente quello di Roma) e poi in Cassazione per sostenere le sue ragioni che si fondavano sulla “non regolarità dei due contratti”. In particolare, si legge nella sentenza della Cassazione “la Corte d’Appello, superando le contestazioni del Comune, ha riconosciuto che il creditore aveva dato prova scritta dell’obbligazione mediante la produzione di due fotocopie di scritture; essa ha osservato che, rispetto a tali scritture, il Comune aveva contestato la conformità delle copie agli originali in modo generico, il che rendeva i documenti utilizzabili in causa”. Insomma ci sono voluti 16 anni per stabilire che i contratti erano validi anche se in fotocopia. “Quanto alla copia fotostatica del documento”, scrivono i giudici dell’Alta Corte “è pacifico che il semplice disconoscimento della sua conformità all’originale non impedisce al giudice di accertarne la conformità attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni, sì che per escluderne ogni valenza probatoria la parte contro cui essa è prodotta ha altresì l’onere di disconoscere, in modo formale e non equivoco, alla prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, sia la conformità all’originale, sia anche il contenuto e la sottoscrizione. La copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte non la disconosce, in modo specifico e inequivoco, alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione”. La Cassazione si sofferma poi anche su altre questioni molto tecniche, tra cui la presunta nullità dei contratti.
Il ricorso del Comune è stato respinto ed è stata quindi riconosciuta la regolarità di due contratti e quindi del pagamento conseguente la prestazione d’opera. In tribunale e in Appello sono ancora parecchie le cause intentate da fornitori per farsi pagare prestazioni (in gran parte spettacoli musicali) rese nelle Perdonanze d’inizio millennio, le cui vicende, oggi quasi dimenticate, non hanno fatto molto onore alla città del Perdono.
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