Consiglio di Stato: i ritardi colpa dell’Ufficio speciale

21 Febbraio 2016

L’AQUILA. Spetta all’Ufficio speciale per la ricostruzione l’obbligo di concludere l’istruttoria relativa alle richieste di contributo per la ricostruzione di immobili privati, per domande...

L’AQUILA. Spetta all’Ufficio speciale per la ricostruzione l’obbligo di concludere l’istruttoria relativa alle richieste di contributo per la ricostruzione di immobili privati, per domande presentate dopo l’entrata in vigore del decreto legge 83 del 2012. Lo ha stabilito la quarta sezione del Consiglio di Stato, che ha accolto il ricorso presentato dal Comune dell’Aquila (rappresentato dall’avvocato Domenico de Nardis) contro una precedente sentenza del Tar Abruzzo, di tenore contrario. A proporre il ricorso di primo grado era stata A.M., rappresentata dall’avvocato Fausto Corti, che nel 2011 aveva chiesto al Comune il contributo per la riparazione di un immobile danneggiato dal terremoto. Il Comune non aveva risposto e la donna, nel 2014, aveva ripresentato analoga domanda. Anche stavolta non erano giunti segnali, tanto da spingere A.M. ad agire in sede amministrativa per chiedere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sia da parte del Comune, sia da parte dell’Ufficio speciale per la ricostruzione, che per effetto del decreto 83 aveva il compito di curare l’istruttoria delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati. Davanti al Consiglio di Stato la donna si è costituita sostenendo che le fosse del tutto indifferente l’individuazione del soggetto tenuto a chiudere il procedimento, purché qualcuno provvedesse a farlo. «Non c’è dubbio», hanno stabilito i giudici di Palazzo Spada, «che il soggetto pubblico competente a pronunziarsi fosse l’Ufficio speciale per la ricostruzione, che invece è rimasto inerte». Nel 2013, inoltre, un altro decreto della presidenza del consiglio dei ministri ha confermato «in capo all’Ufficio speciale la responsabilità dell’istruttoria per il riconoscimento dei contributi».

Il Consiglio di Stato ha stabilito in cinquanta giorni il termine massimo entro il quale provvedere a chiudere la pratica. Le spese sono state compensate. (a.b.)

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