Consiglio di Stato, vince Snam Respinto il ricorso dei Comuni

15 Luglio 2020

Dopo il Tar anche in secondo grado i giudici amministrativi danno ragione alla società energetica Per la corte la documentazione degli enti sulla pericolosità dell’impianto è carente di prove scientifiche

SULMONA. Si fa sempre più difficile la battaglia per evitare la realizzazione della centrale di compressione a servizio del metanodotto Brindisi Minerbio. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dai Comuni di Sulmona, Anversa degli Abruzzi, Pacentro, Pettorano, Pratola Peligna e Raiano, contro l’autorizzazione concessa dal governo per la costruzione della centrale Snam in località Case Pente.
IL RICORSO. Il ricorso dei Comuni peligni era fondato sul bilanciamento tra diritto alla vita e alla salubrità dell’ambiente rispetto a interessi economici, la cui strategicità è ritenuta dubbia dai ricorrenti. I Comuni avevano, inoltre, sostenuto che dopo quasi vent’anni dall’avvio del progetto appare incredibile che non si mettano in discussione i presupposti, quando ormai è acclarato che l’attuale capacità sarà più che in grado di soddisfare i fabbisogni di gas metano in uno scenario che ne vede una riduzione dei consumi a favore di fonti alternative.
I DATI SCIENTIFICI. Ma secondo i giudici amministrativi, allo stato attuale non esisterebbero dati scientifici sufficienti che attesterebbero la pericolosità dell’opera.
LO SPIRAGLIO. Ma gli stessi giudici amministrativi lasciano uno spiraglio aperto ad un eventuale nuovo ricorso, perché allo steso tempo non escludono che la pericolosità possa essere accertata con dati scientifici. Tra le varie osservazioni i giudici sottolineano che «le scelte adottate dall’amministrazione sono scelte soggette ad ampia discrezionalità e come tali non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non in casi di esito abnorme o manifestamente illogico, esito che secondo logica deve essere dimostrato da chi contesta le scelte stesse».
DOCUMENTI CARENTI. Secondo i giudici amministrativi i Comuni ricorrenti si sono limitati ad affermare che l’opera sarebbe inadeguata, soprattutto sotto l’aspetto del rischio sismico, senza però dimostrare tale affermazione. Di conseguenza il Consiglio di Stato ha respinto questo che rappresenta uno dei motivi principali del ricorso. Inoltre, riprendendo la pronuncia del Tar, il Consiglio ha confermato che le procedure di Valutazione di Impatto ambientale e Autorizzazione integrata ambientale sono state rispettate.
PRINCIPIO RISPETTATO. Significa che il principio stesso è stato rispettato. Anche in questo caso i Comuni ricorrenti, sempre secondo i giudici amministrativi, avrebbero dovuto offrire, con criteri scientifici, la dimostrazione di criticità del progetto. Altro motivo del ricorso respinto dal Consiglio di Stato riguarda l’inapplicabilità della direttiva Seveso, all’impianto che dovrebbe essere costruito a Case Pente. Ancora il Consiglio di Stato ricorda che gli atti relativi alla centrale vanno riferiti sia alla struttura in sé, sia alle condotte che la devono collegare al gasdotto. «Quindi il Consiglio dei ministri, con la sua delibera di approvazione del progetto della centrale, non ha escluso le condotte metanifere, che sono parte integrante della struttura, che sarebbe del tutto inutile se non fosse collegata alla rete del metano».
LA CASSAZIONE. Dopo la pronuncia di rigetto da parte del Consiglio di Stato, ai Comuni non resta altro che il ricorso in Cassazione, ma soltanto per motivi inerenti la giurisdizione. Resta invece aperta la strada per quanto riguarda la realizzazione del metanodotto, che deve avere il nulla osta definitivo da parte del governo. È in corso infatti in sede ministeriale la conferenza dei servizi alla quale è parte attiva anche l’Ingv e che deve arrivare a una conclusione. E in questo momento un ruolo prioritario spetta alla politica nazionale, per una decisione che potrebbe essere condizionata dalla strategia di sviluppo sulla quale è orientata l’Unione Europea.
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