Crac Fasoli, patteggia il re delle mattonelle

8 Giugno 2018

Un anno e 4 mesi all’imprenditore, condannati anche figlia e nipote La storica azienda accusata di avere creato un danno ai creditori

SULMONA. Sono finiti sotto inchiesta per bancarotta fraudolenta per aver sottratto somme di denaro e beni per oltre un milione di euro. Ieri davanti al gup, i tre imputati, difesi dagli avvocati Uberto Di Pillo e Alessandro Margiotta, hanno scelto la via del patteggiamento. Protagonisti della vicenda giudiziaria il noto imprenditore Francesco Fasoli, di 67 anni, sua figlia Fabrizia, di 39 anni, e il nipote Maria Fabrizio Fasoli, 57enne, tutti condannati dal giudice per le udienze preliminari, Giorgio Di Benedetto, a 1 anno e 4 mesi di reclusione. I tre Fasoli erano accusati di aver tenuto le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari dell’azienda al fine di creare un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori. I fatti fanno riferimento al periodo che va dall’inizio del 2011 al tutto il 2014, quando l’azienda che operava nel settore della vendita di sanitari e materiali per l’edilizia venne dichiarata fallita. All’epoca il presidente del tribunale nominò curatori fallimentari gli avvocati Armando Valeri di Sulmona e Guglielmo Lancaster del foro di Pescara, entrambi parte lesa nel procedimento. Queste le principali contestazioni mosse dal pubblico ministero Aura Scarsella ai tre imputati: incompletezza delle scritture contabili depositate dalla Fasoli & Massa tanto in sede concordataria quanto al momento del fallimento; non corrispondenza tra libri contabili e dichiarazioni fiscali; omessa e falsa rappresentazione del dato contabile circa l’integrale perdita del patrimonio netto già dal 2011 con il rinvio degli effetti all’anno seguente; omessa redazione e consegna dell’inventario di liquidazione con impossibilità di una ricostruzione di tale inventario; cassa contanti e assegni con segno negativo; effetti in portafoglio con segno negativo; omessa rilevazione delle rimanenze finali tra le poste dell’attivo; eliminazione del conto patrimoniale attivo di numerose vetture ed automezzi senza alcuna fattura giustificativa o annotazione dettagliata; debiti verso banche non correttamente rilevati con plausibile sussistenza di rimesse bancarie nel periodo immediatamente antecedente al deposito della domanda prerogativa di concordato preventivo.
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