Delitto di Barisciano, l’imputato tradito da una sola traccia di Dna

31 Gennaio 2023

Perché Paolucci è stato condannato a 15 anni: «L’impronta sui pantaloni, ma nessuna sulle armi» I giudici sospettano la presenza di altre persone il 22 novembre 2019 sul luogo dell’omicidio di D’Amico 

L’AQUILA. L’unico elemento che pone con certezza Gianmarco Paolucci – 28 anni da compiere a maggio – sul luogo in cui il 22 novembre 2019 fu ucciso l’operaio dell’Asm Paolo D’Amico di 55 anni, è la traccia di Dna del ragazzo trovata sui pantaloni – all’altezza delle caviglie – dell’uomo ucciso. È quanto emerge dalla motivazione della sentenza che il 2 novembre 2022 ha portato alla condanna di Paolucci a 15 anni di carcere con una riduzione della pena dovuta al fatto che la Corte d’Assise ha applicato il rito abbreviato (chiesto dalla difesa già nell’udienza di rinvio a giudizio) dopo aver escluso le aggravanti dei futili motivi e della crudeltà. Su tutto il resto ci sono solo indizi, alcuni più stringenti come per esempio le celle telefoniche (in base alle quali il telefono mobile dell’imputato era nella zona di Colle Toma, nei pressi di San Gregorio dov’era l’abitazione della vittima), altri più labili come il movente e la dinamica dell’omicidio che addirittura portano la Corte a sospettare – seppure in linea puramente teorica – di possibili altre presenze sul luogo della tragedia. Restano aperte pure altre questioni: come il ragazzo arrivò quel 22 novembre a Colle Toma, come si allontanò, perché portò via o indossò le scarpe di D’Amico (qui si ipotizza che Paolucci si fosse tolte le sue, fatte poi sparire). Il fatto che l’imputato fosse mancino (l’assassino, questo è certo, usò la destra per colpire l’operaio prima con un cesello da falegname e poi con una mazzetta da muratore) non viene ritenuto derimente perché, scrive la Corte, nel suo lavoro da macellaio usava anche la mano destra. Hanno pesato contro Paolucci il suo silenzio nel corso del processo. L’unica dichiarazione fatta nell’ultima udienza gli si è ritorta contro: Paolucci disse che nel pomeriggio di quel 22 novembre era stato a casa della madre a Bagno Piccolo a sistemare una caldaia mentre le celle telefoniche, dice la Corte, lo pongono a Colle Toma. Quindi avrebbe mentito sui suoi spostamenti nel giorno dell’omicidio.
GIORNO E ORA DELLA MORTE
Secondo i giudici «il giorno e l’ora della morte sono ricostruibili solo parzialmente sulla base della perizia medico-legale. Dal complesso delle evidenze l’orario della morte va collocato nel pomeriggio del 22 novembre 2019 tra le 15,06 e le 19,21».
DNA E SUDORAZIONE
Questo è un passaggio importante. Durante il processo ci si è chiesti (lo ha fatto soprattutto la difesa) come mai è stata trovata una traccia di Dna (non di sangue ma di materiale organico derivante da sudorazione) solo sui pantaloni e non sui manici del cesello e della mazzetta. Qui le motivazioni non convincono troppo. «Ad agevolare la formazione della traccia» si legge «va considerato che il trascinamento di un corpo inanimato che fa attrito sul pavimento, a opera di una sola persona è attività particolarmente faticosa e in grado di determinare sudorazione dovuta anche alla tensione nervosa del momento. Va osservato che gli investigatori hanno sottolineato che la traccia potrebbe essere stata lasciata anche qualora il soggetto che ha spostato il cadavere avesse indossato i guanti che non offrono una protezione totale. I guanti leggeri, tipo quelli in lattice, danno in generale una protezione inferiore e possono lacerarsi. Ciò può spiegare per quale ragione non si è rinvenuto il Dna dell’assassino sulle armi usate per il delitto, mentre è invece presente sui pantaloni della vittima essendo la traccia stata impressa al momento del trascinamento del cadavere».
L’ESAME DEL DNA
Gli inquirenti «hanno chiarito che la mistura utilizzata come riferimento era composta unicamente dal Dna di due soggetti: D’Amico e Paolucci. L’accertamento ha avuto come risultato statistico una probabilità di dieci alla 23ª di compatibilità della traccia rilevata col profilo dell’imputato. Si considera certa l’attribuzione di una traccia di Dna quando la probabilità statistica supera il dieci alla sesta».
I CONTATTI
Nelle motivazioni si sottolinea che è certa «una pregressa conoscenza tra Paolucci e D’Amico e l’esistenza di rapporti che vanno oltre il mero acquisto della carne da parte di D'Amico presso il banco salumeria del supermercato dove Paolucci lavorava come macellaio».
CELLE TELEFONICHE
Per la Corte «la cella agganciata da Paolucci alle 16,06 – località Varranoni – nel giorno dell’omicidio è incompatibile con la sua ubicazione a Bagno Piccolo sia per ragioni geografiche e sia perché Bagno Piccolo è servito da numerose altre celle più vicine, determinando in tal modo l’impossibilità di agganciare una cella così distante e in un’area a bassa densità abitativa».
MANCINI
Per i giudici di primo grado «la questione non è se Paolucci sia mancino o meno, ma cosa sia in grado o meno di fare con la mano destra. Sulla base delle testimonianze di colleghi di lavoro può affermarsi che sicuramente l’attività da macellaio aveva comportato per Paolucci lo sviluppo di abilità anche nell’utilizzo della mano destra».
FORSE NON ERA SOLO
«Possono farsi e sono state fatte» è scritto nella motivazione «dalla pubblica accusa e dai medici legali, alcune ipotesi sulla dinamica, ma nessuna è apparsa univoca, prestandosi gli stessi dati delle lesioni riportate a poter essere letti anche in altri modi. Non può affermarsi con sicurezza che Paolucci abbia agito da solo. I medici legali hanno ragionevolmente ipotizzato che il cesello e la mazzetta siano stati impugnati dal medesimo soggetto perché il manico della seconda arma era sporco del sangue della vittima. Questa tuttavia non è una prova inoppugnabile, atteso che se gli aggressori fossero stati in due colui che non ha colpito col cesello potrebbe comunque essersi sporcato le mani del sangue schizzato dalle ferite inferte alla vittima. Ancora: è possibile che gli aggressori siano stati in due, ma che solo uno di loro abbia materialmente colpito D’Amico, mentre l’altro (Paolucci) si sia limitato a concorrere moralmente, garantendo il suo supporto nello spostamento del cadavere».
LA TRACCIA TROVATA
La traccia del Dna dell’imputato trovata sui pantaloni della vittima e il relativo «quadro probatorio appare di significato univoco nell’indicare perlomeno la partecipazione del Paolucci all’azione omicidiaria».
CENSURE DIFENSIVE
«Le censure difensive» si legge ancora «che hanno messo in rilievo talune lacune nelle indagini (ad esempio la mancata attribuzione del profilo genetico E rinvenuto sulla maniglia del magazzino) e, a ben riflettere, la stessa questione del mancinismo non intaccano in alcun modo il quadro probatorio tratteggiato, perché aprono semplicemente la strada a ipotesi alternative circa la dinamica dei fatti e il numero di soggetti coinvolti, ma nessuna di queste consente di escludere la partecipazione del Paolucci al delitto».
SCARPE
«Vanno confutati» continua la Corte «alcuni argomenti menzionati dalla difesa come indizi dell’innocenza di Paolucci. Tali sono la perizia sulle scarpe Vans sequestrate all’imputato al momento dell’arresto e gli accertamenti dei Ris sulle tracce ematiche all’interno delle auto in uso a Paolucci. Può ben essere che Paolucci non si sia recato da D’Amico con alcuna delle due auto esaminate e ciò appare sostenibile soprattutto nella prospettiva che egli non abbia agito da solo e sia stato accompagnato da un complice. Gli accertamenti effettuati sulle scarpe Vans dell’imputato consentono di escludere che si tratti delle stesse calzature usate dall’assassino il giorno del delitto. Appare però anche logico che l’assassino si sia liberato delle scarpe con le quali sapeva di aver calpestato il sangue di D’Amico, tanto che l’omicida si è poi dato alla fuga (come non si sa, ndc) portando con sé (o indossando) le scarpe della vittima.
MOVENTE
Per i giudici il movente non è ben chiaro anche se si protende per un debito che Paolucci poteva avere con D’Amico che gli aveva venduto della sostanza stupefacente, cioè marijuana che la vittima coltivava nell’orto intorno alla casa. «Paolucci, pur non essendo risultato assuntore di droga nei sei mesi antecedenti alle analisi sul capello» si sottolinea «aveva sicuramente un interesse per gli stupefacenti».
DEBITI
«Non si può dire che Paolucci si trovasse in difficoltà economica» dicono i giudici «né tantomeno che il movente omicidiario derivi dalla sua situazione finanziaria tanto più che non sono provati rapporti economici con il D’Amico. In ogni caso, anche ove si volesse ipotizzare la sussistenza di un debito di droga, la Corte non ritiene che questo costituisca sempre di per sé un motivo qualificabile come futile».
CRUDELTà
La Corte «nella fattispecie ritiene insussistente l’aggravante della crudeltà, poiché gli elementi emersi dal dibattimento non consentono di ricostruire con certezza l’esatta dinamica dell’aggressione. Va poi considerato che dalla perizia emerge che nessuno dei colpi è stato autonomamente causa del decesso essendo questo sopraggiunto come effetto di tutti i colpi inferti (22) e, in particolar modo, delle ferite al torace e alla fronte». La difesa ha già annunciato il ricorso in Appello e materia per discutere ce ne sarà molta.
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