Di Pangrazio, un’altra stangata: rischia lo stop fino a gennaio 2023

L’allora dirigente della Provincia è stato condannato per tre viaggi con l’auto di rappresentanza I legali hanno 45 giorni di tempo per presentare ricorso in Appello, ma udienza non prima dell’estate
AVEZZANO. La decisione del tribunale dell'Aquila, che ha respinto il ricorso contro la sentenza di primo grado presentato dal sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio sospeso a seguito della legge Severino, ha avuto un prevedibile impatto sul mondo politico e sulla città. Il primo cittadino, a riposo forzato per 18 mesi, rischia di essere reintegrato solo a gennaio 2023 lasciando la principale città della Marsica senza sindaco fino ad allora.
IL RICORSO
Il tribunale civile dell'Aquila, in composizione collegiale, presieduto dal giudice Baldovino De Sensi (a latere giudice relatore Giovanni Spagnoli e giudice Niccolò Guasconi) ha rigettato il ricorso presentato dai legali di Di Pangrazio, Claudio Verini, Stefano Recchioni e Antonio Milo. Nell'istanza si chiedeva la sospensione del provvedimento e quindi l’immediato reintegro alla carica di sindaco. I legali avevano richiesto anche un provvedimento d'urgenza per far cessare gli effetti della legge puntando sulla questione della legittimità costituzionale relativa all’applicazione della Severino. Il tribunale civile del capoluogo abruzzese ha, però, rigettato tutte le istanze.
LE MOTIVAZIONI
I giudici dell'Aquila sono partiti dal presupposto secondo cui le norme che sanciscono il principio di sospensione degli amministratori pubblici non hanno un carattere sanzionatorio perché non incidono sui diritti fondamentali della persona e perché finalizzate all'attuazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Il tribunale, nel provvedimento, cita le considerazione della Corte costituzionale su questi casi, secondo cui «mantenere in carica un soggetto condannato potrebbe incidere sugli interessi costituzionali». La sospensione, di conseguenza, serve appunto «a tutelare il buon andamento della pubblica amministrazione». Un secondo punto riguarda il carattere della sospensione, se sia o meno una misura cautelare: secondo il tribunale dell'Aquila, «la sospensione dalla carica elettiva risponde a esigenze proprie della funzione amministrativa e costituisce, poiché provvisoria, una misura sicuramente cautelare». Secondo i giudici, il legislatore ha considerato che la permanenza in carica di un amministratore condannato (anche in via non definitiva) per reati contro la pubblica amministrazione può comunque incidere sugli interessi costituzionali.
Il dibattito tra l'avvocatura dello Stato e le difese di Di Pangrazio si è concentrato poi anche sulla durata della sospensione che secondo la legge ha un massimo di 18 mesi. Ma visto che il reato di Di Pangrazio è un reato minore rispetto al peculato, trattandosi di peculato d'uso, le difese ne contestano la durata (18 mesi). Su quest’ultimo aspetto i giudici sostengono che «la durata è provvisoria e cessa di produrre effetti prima dei 18 mesi se entro questo termine la sentenza di condanna venga ribaltata da una eventuale assoluzione in appello». Tuttavia nella realtà è improbabile che, con i tempi della giustizia italiana, l'appello arrivi a sentenza prima dei 14 mesi rimanenti visto che 4 sono già passati. Dall'altro lato però, spiegano i giudici, «in caso di condanna in appello decorre un ulteriore periodo di sospensione di un altro anno» .
L’INCOGNITA TEMPO
Al sindaco Di Pangrazio restano due strade. La prima è quella del ricorso in Corte d'appello: i suoi legali hanno 45 giorni di tempo dalla pubblicazione delle motivazioni per opporsi alla sentenza penale di primo grado con cui i giudici aquilani hanno condannato il sindaco di Avezzano, allora dirigente della Provincia, per tre viaggi fatti con l’auto di rappresentanza. In caso di assoluzione verrebbe reintegrato immediatamente, ma i tempi sono legati alla data dell’udienza.
La seconda strada è quella della prescrizione, ma la momento non si sono date certe per cui sulla decadenza del reato resta un grande punto interrogativo.
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