Giovane fa causa al padre Danni pagati dopo 10 anni

Il figlio finì a terra durante una manovra con l’automobile condotta dal genitore L’assicurazione dovrà corrispondere seimila euro e anche una parte delle spese
L’AQUILA. Figlio “contro” padre in una battaglia legale durata dieci anni e che si è conclusa in Cassazione con la “vittoria” del figlio. Il padre (attraverso una assicurazione) dovrà pagare quasi seimila euro di danni e pure parte delle spese legali. La storia risale al 2011. Il figlio una mattina sta salendo sulla macchina alla cui guida c’è il padre. L’auto però parte all’improvviso, il giovane non fa in tempo a entrare nell’abitacolo perché viene scaraventato a terra, colpito dallo sportello ancora aperto. Nella caduta riporta ferite e la lesione di un ginocchio. La prima causa si è svolta nel 2012 davanti al giudice di pace dell’Aquila il quale ha sentenziato a favore del figlio, ma gli ha riconosciuto parte della responsabilità nell’accaduto e applicato una “aggravante” perché il giovane tempo prima aveva subìto un intervento al menisco e quindi il ginocchio era già compromesso.
Il danno venne alla fine quantificato in 1.700 euro. Contro la sentenza del giudice di pace il danneggiato (evidentemente non soddisfatto della cifra) fece ricorso al Tribunale dell’Aquila che nel 2018 diede completamente ragione al ricorrente e nelle motivazioni dichiarò «la responsabilità esclusiva» del padre «per l’incidente e liquida il risarcimento del danno nella maggiore somma di 5.700 euro con compensazione integrale delle spese dei due gradi di giudizio». Il Tribunale stabilì quindi «che la responsabilità del sinistro è da ricondurre a colpa esclusiva del conducente del mezzo». Tutto a posto quindi? No perché il giovane, attraverso il suo legale, ha fatto ricorso in Cassazione non per contestare il risarcimento del danno, ma per non pagare parte delle spese legali “compensate” dal Tribunale. E la Cassazione gli ha dato ragione, affermando che «la sentenza impugnata ha dichiarato la responsabilità esclusiva» del padre «nella determinazione del sinistro, incrementando il risarcimento del danno a favore dell’appellante proprio in conseguenza di tale diverso riparto delle responsabilità. L’appellante era quindi da ritenere vincitore sotto tutti i profili; ciò comporta che nella regolazione delle spese di primo grado, che erano state poste dal Giudice di pace parzialmente a carico dei convenuti danneggianti (padre e assicurazione ndr), il Tribunale non poteva provvedere nel senso della compensazione integrale, trattandosi di un esito in sostanza peggiorativo a fronte di un appello accolto. A maggior ragione il Tribunale non poteva disporre la compensazione delle spese del giudizio di appello. La giurisprudenza di questa Corte ha stabilito più volte, infatti, che la soccombenza deve essere valutata alla luce dell’esito globale del giudizio che nel caso in esame è palese veda l’odierno ricorrente integralmente vittorioso». Dunque le spese legali (che fra Giudice di pace, Tribunale e Cassazione ammontano a circa ottomila euro ) dovranno essere pagate – in solido fra loro – dal padre e dall’assicurazione (a cui toccherà liquidare il danno fisico di circa seimila euro). Ora è chiaro che la battaglia legale “vera” è stata fatta contro la compagnia assicurativa, ma tecnicamente anche il padre del giovane dovrebbe dare all’avvocato del figlio circa quattromila euro.
Il legale nella sentenza è definito antistatario, è cioè un avvocato che dichiara di aver assistito il proprio cliente senza aver riscosso gli onorari e anticipando le spese del giudizio. In tal modo può chiedere che in caso di esito vittorioso della causa, il giudice condanni la controparte a pagare le spese legali direttamente a suo favore.
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