gli effetti del sisma»la sentenza

20 Aprile 2021

L’AQUILA. Si apre uno spiraglio anche per le imprese che non erano rientrate in quella sorta di “sanatoria” che aveva sollevato centinaia di aziende – aquilane o con sede all’Aquila – dalla...

L’AQUILA. Si apre uno spiraglio anche per le imprese che non erano rientrate in quella sorta di “sanatoria” che aveva sollevato centinaia di aziende – aquilane o con sede all’Aquila – dalla restituzione delle tasse non pagate dopo il sisma del 2009. Una battaglia, quella per la “non restituzione” (si trattava di circa 130 milioni che l’Ue riteneva aiuti di Stato con 333 ditte interessate), durata anni e che aveva visto scendere in piazza insieme imprenditori e loro dipendenti. Ma dalla “sanatoria” erano rimaste fuori diverse società che secondo il commissario di governo incaricato di recuperare i soldi delle tasse non pagate all’epoca, non avevano certificato nei tempi previsti dalle norme il legame fra terremoto e danni avuti nell’attività (sia materiali che gestionali). Una volta ricevute le ingiunzioni di pagamento le imprese hanno fatto ricorso al Tar che ha dato ragione al commissario di governo: quei soldi insomma andavano restituiti. Chiaramente c’è stato l’appello al Consiglio di Stato che con due sentenze, una a marzo e una pubblicata ieri, ha preso due decisioni apparentemente in contrasto. A marzo aveva confermato la sentenza del Tar obbligando il ricorrente a tirare fuori oltre 300mila euro. Ieri invece ha accolto il ricorso di una ditta – diversa da quella di marzo – e ha annullato l’ingiunzione a pagare. Come si spiega tale differenza? La ditta che si è visto accogliere il ricorso fra i motivi a sostegno ha puntato su una “proroga”. Infatti le imprese che non erano rientrate nella “sanatoria” avrebbero dovuto presentare la documentazione, che provava il nesso fra danni patiti e terremoto del 2009, entro il 30 giugno del 2020. Le ditte coinvolte non avevano rispettato la scadenza e avevano chiesto una proroga (per le problematiche legate alle chiusure causa Covid), per fornire quanto richiesto, al 21 settembre 2020. Ma il commissario ritenendo che la proroga non poteva essere concessa, a luglio 2020 ha inviato le ingiunzioni di pagamento. Il Consiglio di Stato a marzo 2021 aveva respinto il ricorso di altra impresa perché quest’ultima fra i motivi a sostegno non aveva indicato la questione “proroga” che invece è stata inserita dalla società che ieri ha ottenuto l’annullamento del provvedimento del commissario. Secondo i giudici del Consiglio di Stato «il termine entro il quale originariamente l’impresa avrebbe dovuto consegnare la documentazione, ovvero il 30 giugno 2020, è stato sospeso dalle disposizioni legislative emanate in ragione dell’emergenza sanitaria. Si ritiene che una ulteriore proroga si debba considerare senz’altro rilevante e che, pertanto, l’impresa appellante avrebbe potuto produrre la documentazione richiesta dalla legislazione di settore sino al 21 settembre 2020 (tenendo conto del periodo di chiusura totale per Covid fra marzo e maggio 2020). Il provvedimento del commissario (l’ingiunzione a pagare, ndr) ha concluso il procedimento prima della data del 21 settembre 2020 (esattamente il 23 luglio 2020, ndr) e ha precluso la tempestiva produzione della documentazione quando ancora il termine non era scaduto. Va disposto dunque l’annullamento del provvedimento impugnato, sicché – in sede di rinnovazione del procedimento – si dovrà valutare la documentazione prodotta dall’impresa (al fine di verificare se vi sia una correlazione tra il verificarsi del sisma e i benefici conseguiti dall’appellante), entro il termine congruo che sarà di conseguenza fissato in sede amministrativa, ferma restando, se del caso, la rilevanza degli atti già prodotti». Dunque il commissario dovrà verificare i documenti che l’impresa proporrà – cosa che non aveva fatto prima perché alla ditta non era stato concesso il tempo necessario per presentarli – e poi prenderà la decisione sul merito e non su un “cavillo”.
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