I giudici: di Orio, sospensione illegittima

Revocata la pena accessoria dell’estinzione del rapporto di lavoro. Ma l’ex rettore è in pensione e non può riavere la cattedra
L’AQUILA. Una sospensione illegittima gli toglie la cattedra (la prima la ottenne a 37 anni). Ora che è in pensione (da novembre 2018) ottiene una parziale riabilitazione, ma non può più riavere il posto. Secondo i giudici della Corte d’Appello di Roma c’è una sentenza sbagliata, dunque da correggere. E una pena accessoria da revocare. L’ex rettore Ferdinando di Orio, che ha bevuto fino in fondo l’amaro calice della sua condanna a due anni e mezzo per induzione indebita, varcando la soglia del carcere di Rebibbia – dove è stato rinchiuso dal 3 agosto al 20 settembre – potrà chiedere i danni per l’estromissione dagli incarichi di Ateneo (e dallo stipendio) già dopo la condanna in primo grado, per via della legge Severino. Sentenza divenuta irrevocabile il 14 giugno scorso. E puntualmente eseguita con l’arresto per via della cosiddetta “spazzacorrotti”.
LA NUOVA ORDINANZA. I giudici della terza sezione penale della Corte d’Appello di Roma (Aurora Cantillo presidente; Maria Cristina Muccari e Patrizia Campolo consiglieri) in cinque righe riabilitano parzialmente l’ex senatore e rettore dell’Ateneo aquilano. Il 20 giugno scorso il procuratore generale ha chiesto alla Corte d’Appello di revocare la pena accessoria dell’estinzione del rapporti di impiego o di lavoro applicata a di Orio con sentenza divenuta definitiva. Una richiesta di correzione materiale di un errore del «giudice della cognizione». Il collegio romano ha stabilito che la richiesta è fondata. I giudici della Corte d’Appello hanno richiamato due pronunciamenti della Cassazione a sostegno della tesi del procuratore generale (non una richiesta da parte dei difensori dell’ex rettore, dunque). La Suprema Corte insegna che l’applicazione di una pena accessoria fuori legge o contro legge da parte del giudice della cognizione possa essere rilevata anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell’esecuzione (la Corte d’Appello) «purché essa sia determinata per legge ovvero determinabile, senza alcuna discrezionalità, nella specie e nella durata, e non derivi da errore valutativo del giudice della cognizione». Nel caso di Orio, trattandosi di reati consumati prima dell’inasprimento apportato dalla legge del 2015 su corruzione e falso in bilancio – che ha ridotto da 3 a 2 anni la condanna minima per arrivare al licenziamento – «non ricorrono le condizioni per l’applicazione della pena accessoria che dev’essere revocata». Ora il rettore emerito potrà chiedere i danni (e gli arretrati dello stipendio).
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