Il Consiglio di Stato: legittimo l’esproprio di un’area per i Map

Goriano Sicoli, bocciato il ricorso delle proprietarie di un terreno utilizzato per alloggi post-sisma Per i giudici il Comune «ha ben motivato nell’atto le eccezionali ragioni di interesse pubblico»
GORIANO SICOLI. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di due cittadine di Goriano Sicoli che chiedevano l’annullamento della decisione del Comune, attualmente guidato da Rodolfo Marganelli, di espropriare (tecnicamente si tratta di acquisizione sanante) terreni di loro proprietà su cui nel 2009 erano stati realizzati moduli abitativi provvisori. In particolare nel mirino c’era una determina del responsabile dell’Ufficio tecnico con la quale il Comune «acquisiva la proprietà di terreni». Nel ricorso si sollecitava pure l’annullamento del decreto del commissario di governo del 3 ottobre 2009 «recante la localizzazione delle aree destinate ai Map e delle connesse opere di urbanizzazione con la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi, nonché il decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate che ha poi prodotto l’effetto dell’imposizione del vincolo preordinato all’espropriazione in favore del Comune». Si chiedeva infine «all’amministrazione comunale il risarcimento di tutti i danni patiti dai ricorrenti a causa dell’adozione del provvedimento oggetto della causa». Il Tar in primo grado aveva respinto il ricorso e il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza così motivando: «Come correttamente argomentato dal Tar, il provvedimento del Comune che acquisisce le aree è solo l’ultimo segmento di una procedura espropriativa iniziata con l’ordinanza sindacale del 24 agosto 2009 (di occupazione d’urgenza) e proseguita con il decreto commissariale del 3 ottobre 2009 (di dichiarazione di pubblica utilità dei Map), la cui efficacia è stata prorogata per altri due anni nel 2014. I provvedimenti sono stati impugnati dagli appellanti i quali però sin dal 2009 sono ben consapevoli della volontà del Comune di acquisire quelle aree, considerato inoltre che i ricorrenti non hanno fornito alcun concreto elemento dal quale desumere che la loro partecipazione al procedimento avrebbe potuto condurre il Comune di Goriano Sicoli ad adottare una determinazione diversa dal provvedimento di acquisizione. Il Tar aveva sottolineato che il Comune aveva proceduto con l’acquisizione sanante dopo che la stipula di un atto di cessione era saltata per il mancato accordo tra le parti. Il Comune», conclude il Consiglio di Stato, «ha ben motivato le attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che hanno giustificato l’emanazione del provvedimento e ha valutato i contrapposti interessi pubblico e privato evidenziando l’assenza di ragionevoli alternative».
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