Il Tar: bimbo down può restare alla materna

Accolto il ricorso presentato dai genitori, rimandato di due anni il passaggio alla scuola elementare
L’AQUILA. A un bambino affetto da sindrome di down non si può rifiutare la permanenza nella scuola dell’infanzia, anche se ha l’età per entrare nella scuola elementare. Lo ha stabilito il Tar che ha accolto il ricorso dei genitori del minore. L’istituto comprensivo aveva prorogato di un anno la frequenza del bambino all’asilo ma aveva rifiutato una seconda proroga. Da qui il ricorso al Tar. Scrivono i giudici nella motivazione: «La legge prevede che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto. Il limite di età di anni sei previsto per accedere alla scuola primaria vale per tutti i bambini, compresi quelli che versano in una condizione di disabilità. La surrichiamata previsione normativa ammette una deroga alle disposizioni inerenti all’obbligo scolastico in presenza di particolari ragioni come nel caso della permanenza degli alunni con particolari esigenze di salute nella scuola dell’infanzia anche oltre il limite anagrafico stabilito e per il tempo strettamente necessario all’acquisizione dei prerequisiti per la scuola primaria sulla base di una valutazione caso per caso della condizione reale ed effettiva del minore. Le ragioni della deroga sopra indicata, che devono ritenersi di carattere eccezionale e, come tali, di stretta interpretazione, si fondano sull’esigenza di trovare un punto di equilibrio tra due diritti di rilevanza costituzionale, ovvero il diritto-dovere all’istruzione scolastica e il diritto alla salute. Nell’ottica del corretto bilanciamento di entrambi gli interessi coinvolti, il legislatore ha ritenuto, al ricorrere delle condizioni tassativamente stabilite, di attribuire carattere preferenziale al diritto alla salute. La formulazione stessa della norma postula, infatti, una sovraordinazione del diritto alla salute rispetto a quello all’istruzione. Ovviamente ciò non può significare che possa ammettersi la permanenza nella scuola dell’infanzia di un alunno disabile oltre un certo e necessariamente stringente limite temporale in quanto deve essere preservata la formazione e lo sviluppo degli stessi bambini disabili ai quali anche nel successivo percorso scolastico la scuola deve assicurare il giusto supporto. In via generale il dirigente scolastico, sentito il team dei docenti, può decidere di fare permanere gli alunni con particolari esigenze di salute nella scuola dell’infanzia per il tempo strettamente necessario all’acquisizione dei prerequisiti per la scuola primaria, e comunque non superiore a un anno scolastico. Tale limite non può precludere che eccezionalmente sia consentita la permanenza nella scuola dell’infanzia per un ulteriore anno scolastico (di fatto quindi due anni ndr), allorché il dirigente scolastico su istanza dei genitori, previo parere degli insegnanti ed esame della documentazione medica, valuti che l’ingresso prematuro alla scuola primaria possa finanche cagionare un pregiudizio irreparabile alla salute del minore». (g.p.)

