L'AQUILA

Il Tar conferma il trasferimento del procuratore generale

Respinto il ricorso di Mancini: per il tribunale amminsitrativo il provvedimento è stato preso dal Csm "sulla base di una valutazione non apparentemente illogica ed immune da vizi"

L'AQUILA. Secondo il Tar del Lazio il Csm nell'ottobre dello scorso anno ha deliberato di procedere al trasferimento d'ufficio per incompatibilità delprocuratore generale dell'Aquila Alessandro Mancini "sulla base di una valutazione non apparentemente illogica ed immune da vizi". Così i giudici nella sentenza con la quale hanno respinto un ricorso del magistrato, trasferito perché avrebbe "intrattenuto rapporti personali" con l'imprenditore e ex deputato della Lega Gianluca Pini, anche con l'obiettivo di "conseguire specifiche utilità".

Il Tar ha ritenuto innanzitutto "non fondato" il motivo d'impugnazione con il quale si deduceva che la proposta di trasferimento non avrebbe riportato la maggioranza dei voti. "La delibera - si legge nella sentenza - è stata assunta in conformità al disposto dell'art. 45 del Regolamento del Csm" secondo il quale gli astenuti non possono computarsi come voti validamente espressi ai fini del calcolo della maggioranza "con conseguente correttezza del calcolo effettuato".

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In più, il Consiglio "gode di ampia autonomia organizzativa, sicché ben può disciplinare autonomamente le modalità di computo della maggioranza nelle proprie deliberazioni e le proprie regole di funzionamento". Quanto all'intera istruttoria svolta dal Csm, secondo il Tar la stessa "è stata svolta in modo approfondito e gli elementi raccolti, riportati nella motivazione della delibera, non evidenziano alcuna illogicità o contraddittorietà"; in sostanza "nella delibera si è osservato, con considerazioni coerenti con quanto emerso nel corso del procedimento, come la situazione descritta abbia fatto sì che sia stata oggettivamente pregiudicata l'immagine di indipendenza e imparzialità del ricorrente nell'esercizio dell'attività giudiziaria, comportando l'insorgere di condizioni non compatibili con il sereno esercizio dell'attività giudiziaria; ciò tanto più in considerazione delle funzioni direttive di Procuratore generale svolte dal ricorrente".

Alla luce di tutte le coordinate raccolte, quindi, "reputa il Collegio che il Csm ha deliberato di procedere al trasferimento d'ufficio del ricorrente sulla base di una valutazione non apparentemente illogica ed immune da vizi", e la valutazione compiuta "non presenta incongruenze, permanendo nell'ambito del corretto esercizio della discrezionalità del Consiglio Superiore della Magistratura in materia".