Il Tar: «Nei condomini privati serve la trasparenza pubblica»

19 Novembre 2021

La decisione dei giudici nasce dal ricorso di una ditta edile per un condominio di via XX Settembre Secondo i giudici «gli interventi privati finanziati con fondi statali hanno anche un interesse pubblico»

L’AQUILA. Il condominio (o l’aggregato) «ancorché di natura privata, svolge sul piano oggettivo un’attività di pubblico interesse» e quindi in materia di accesso agli atti deve comportarsi come fosse una pubblica amministrazione. Chiunque ha la necessità di verificare i documenti prodotti (in particolare i verbali di assemblea) può farlo. Lo stabilisce una sentenza del Tar che di fatto fa cadere il concetto di “segretezza” che si basava sul fatto che sulla ricostruzione privata nessun “esterno” poteva metterci becco. La decisione dei giudici amministrativi nasce dal ricorso di una ditta alla quale era stato negato da un condominio (tre palazzine in tutto) in via XX Settembre il verbale di assemblea con la quale i proprietari hanno scelto la ditta che deve eseguire i lavori di ricostruzione. Secondo il Tar «è di tutta evidenza che la ricostruzione post sisma 2009 non corrisponde solo agli interessi dei singoli proprietari privati, ma corrisponde altresì- in senso lato-all’interesse pubblico sotteso al recupero sotto il profilo strutturale, igienico-sanitario, architettonico, estetico, e monumentale di interi comparti immobiliari cittadini distrutti dal terremoto che ha colpito la città dell’Aquila. In secondo luogo, l’attività di ricostruzione affidata al condominio è finanziata con fondi pubblici ciò che si giustifica solo ove la stessa corrisponda oggettivamente anche a un pubblico interesse inteso in senso ampio». Il condominio aveva invece chiesto il rigetto del ricorso della ditta sostenendo «che l’appalto per la ricostruzione di edifici danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009 è riconducibile esclusivamente all’appalto privatistico e non è esperito da soggetto tenuto all’applicazione della normativa di evidenza pubblica e, conseguentemente, a quella relativa all’accesso». Inoltre, sempre secondo il condominio «l’iter attraverso il quale si perviene alla riparazione degli edifici danneggiati e alla ricostruzione di quelli distrutti è regolato da un insieme di disposizioni, alcune di carattere privatistico, altre indubbiamente di rilievo pubblicistico. Così facendo, il legislatore ha inteso procedimentalizzare, al fine della realizzazione dell’interesse pubblico, solo una parte delle attività dei soggetti interessati alla ricostruzione (condomìni, consorzi, privati cittadini), lasciando per converso ampi margini all’autonomia privata» margini in cui rientrerebbe l’appalto dei lavori. Il Tar nella motivazione della sentenza scrive: «La tesi del condominio non può essere condivisa. La nozione di Pubblica amministrazione risulta di ben più ampia portata rispetto a quella contenuta in altri settori ordinamentali (quale ad esempio quello della contrattualistica pubblica), estendendosi anche, per quanto di interesse in questa sede, ai soggetti privati tout court, laddove l’attività da questi posta in essere risulti genericamente di pubblico interesse. Ne consegue che, in tema di accesso ai documenti amministrativi, è sufficiente che un soggetto di diritto privato ponga in essere un’attività che corrisponda ad un pubblico interesse, perché lo stesso assuma la veste di Pubblica amministrazione e come tale sia assoggettato alla specifica normativa di settore. In altri termini, è sufficiente che il soggetto presso cui si pratica l’accesso, ancorché di diritto privato, svolga un’attività che sia riconducibile sul piano oggettivo ad un pubblico interesse inteso in senso lato perché a quest’ultimo sia applicabile la disciplina fissata dalla legge 241 del 1990 in materia in accesso. Il ricorso quindi deve essere accolto e deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente di conoscere gli atti del condominio il quale dovrà consentire il relativo accesso entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante esame o estrazione copia di quanto richiesto. Nel caso di inerzia, sarà nominato, su istanza di parte, un commissario ad acta il cui compenso sarà posto a carico di parte resistente».
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