Il Tar: no alla seconda farmacia a Paganica

14 Dicembre 2021

L’AQUILA. Il Comune non può autorizzare l’apertura di un’altra farmacia a Paganica. È questo il senso di una sentenza del Tar sul ricorso del titolare della farmacia “Alessandroni srl” di Paganica....

L’AQUILA. Il Comune non può autorizzare l’apertura di un’altra farmacia a Paganica. È questo il senso di una sentenza del Tar sul ricorso del titolare della farmacia “Alessandroni srl” di Paganica. La vicenda è complessa. Il Comune, tempo fa, aveva autorizzato l’apertura di una farmacia a Tempera, ma aveva stabilito che la struttura poteva, volendo, essere localizzata “nell’omonima area territoriale frazionale di pertinenza” e quindi a Paganica. Nel ricorso si legge che “il provvedimento del Comune, nel consentire l’insediamento della nuova farmacia si pone in contrasto con gli atti programmatori del Comune stesso che hanno localizzato la nuova sede farmaceutica Tempera 22 nell’omonima frazione”. Per i giudici amministrativi “il punto decisivo della controversia è stabilire se la localizzazione della nuova sede farmaceutica Tempera 22 sia da individuare a Tempera, con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato che ne autorizza l’apertura in area esterna alla frazione come sostenuto dal ricorrente, oppure nella più estesa area che comprende gli insediamenti di cui al Progetto Case di Tempera, Paganica 1 e Paganica 2 e dei Map di Tempera e Paganica come assentito dal Comune”. Per il Tar “il provvedimento comunale impugnato smentisce la scelta programmatoria adottata dalla giunta perché autorizza l’insediamento all’esterno di entrambe le zone individuate da ben due deliberazioni. Va evidenziato che, se il contenuto delle deliberazioni impugnate si limitasse a inserire promiscuamente le nuove sedi nell’ambito territoriale già assegnato ad altra farmacia – con conseguente possibilità di insediarle in ogni sua parte come sostenuto dal Comune – dovrebbe ammettersi anche, contro ogni logica, che le due planimetrie, che invece identificano la zona di insediamento delle nuove sedi, sono del tutto inutili e non si comprenderebbe la ragione per la quale sono state allegate alle due delibere e sottoposte al parere obbligatorio degli enti coinvolti. Alle planimetrie va invece attribuito il valore di un’effettiva e significativa localizzazione per zone delle nuove sedi e per questo il ricorso dev’essere accolto”. Va detto che la farmacia oggetto del ricorso è stata regolarmente aperta a Tempera per cui la questione nei fatti si era già risolta.