Il Tar ordina: «Demolire la casetta del post-sisma»

Respinto il ricorso di un’impresa che contestava la disposizione del Comune La sentenza può fare da apripista alle migliaia di casi autorizzati dalla delibera 58
L’AQUILA. Il Tar ha respinto il ricorso di un’impresa aquilana che contestava un ordine di demolizione di una struttura realizzata nel 2010 grazie all’ormai notissima delibera 58 del 2009 attraverso la quale sono state costruite, con fondi privati, migliaia di casette per la prima emergenza. L’ordine di demolizione risale all’aprile 2018. Il “manufatto” è stato adibito a sede operativa dell’impresa e si trova a Sant’Elia.
Il Comune nell’ordine di demolizione contestava il fatto che “la delibera 58/2009 poneva quale condizione per la realizzabilità dei manufatti temporanei, un limite di superficie, che non può eccedere i 95 metri quadrati. Invece la superficie utile lorda del manufatto è pari a 147 metri quadrati”. I legali dell’impresa avevano contestato in toto le censure poste dal Comune a base dell’ordinanza sostenendo anche che “laddove pure vi fosse stato un superamento del limite massimo previsto nella delibera consiliare (e ammesso che lo stesso fosse applicabile anche ai manufatti adibiti ad uso ufficio industriale, anziché residenziale), ciò avrebbe potuto e dovuto comportare al più una demolizione parziale o una tombatura della porzione di manufatto eccedente, ma non anche la sua rimozione totale”. Il Tar ritiene infondata pure questa parte del ricorso perché “la deliberazione consiliare 58/2009 consente l’installazione temporanea di manufatti – nel rispetto di tutte le condizioni previste nella citata delibera – sulla base del necessario presupposto che il cittadino sia nella momentanea indisponibilità, a causa del sisma, dell’immobile occupato ante sisma a qualsiasi titolo per residenza o attività ammesse nelle zone residenziali. Al riguardo, non risulta dimostrato che l’immobile che la ricorrente ammette essere di sua proprietà non fosse, dopo il terremoto, agibile o comunque utilizzabile da parte dell’impresa, a nulla rilevando la circostanza che, nel medesimo, la società non svolgesse alcuna attività operativa, posto che la delibera consentiva l’installazione di manufatti provvisori al solo fine di fronteggiare l’emergenza sismica, prevedendo espressamente la rimozione dei manufatti a opera dell’amministrazione in caso di cessazione dell’emergenza o di rilascio del certificato di agibilità dell’immobile danneggiato dal sisma”. Una decisione, quella del Tar, che potrebbe fare da apripista anche ad altre sentenze relative a ordinanze di demolizione di casette.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

