Il Tar: quel rudere si può ricostruire

7 Gennaio 2021

Opera realizzata prima del ‘67, ricorso accolto: per i giudici non vi è abuso edilizio

L’AQUILA. Se c’è un rudere preesistente (ante 1967), anche se con sole tracce di muri perimetrali, lo si può ricostruire senza incorrere nell’abuso edilizio. È il senso di una sentenza del Tar che su ricorso di un cittadino di Pagliare di Sassa ha annullato la revoca, da parte del Comune dell’Aquila, di un permesso di costruire precedentemente concesso. «Il ricorrente» si legge nella sentenza «ha realizzato un manufatto con permesso di costruire del 2011, in sostituzione di un piccolo fabbricato ad uso commerciale andato distrutto a seguito del sisma del 2009. Nel 2017 il Comune dell’Aquila» come riportato nella sentenza «ha avviato di procedimento di riesame del permesso di costruire, dubitando della preesistenza del fabbricato a data anteriore al 1967 nonché della sua destinazione commerciale. Inoltre secondo il Comune la consistenza dell’immobile così come graficizzato negli elaborati di progetto non corrisponde a quella ante demolizione, in specie il preteso locale commerciale – sempre secondo il Comune – si presentava essere una baracca di lamiere radicalmente diversa per tipologia edilizia e cubatura rispetto a quanto riportato nell'esistente».
Invece, secondo il cittadino che ha presentato ricorso ai giudici amministrativi «il fabbricato in questione è la riproduzione, con lieve riduzione di superficie e volume, di un edificio preesistente al 1967».
A sostegno delle sue ragioni il ricorrente ha fornito «le fotografie risalenti a data anteriore al sisma del 2009 che ritraggono i resti di muri perimetrali e le tracce dell’ancoraggio di un piano di copertura sul muro perimetrale di un edificio adiacente a uno dei muri superstiti». Il Tar così, fra l’altro, motiva l’annullamento del provvedimento: «Il Comune si è concentrato erroneamente sul confronto fra il volume del manufatto oggetto di sanatoria e quello della baracca in lamiere che non ha alcuna rilevanza ai fini del procedimento di accertamento di conformità richiesto dalla ricorrente. L’istanza di sanatoria, come del resto l’istanza di rilascio del permesso di costruire annullato, ha ad oggetto la verifica di conformità dell’edificio realizzato in sostituzione del più ampio e più risalente nel tempo manufatto in muratura, il cui volume peraltro si sarebbe potuto accertare prendendo in considerazione il perimetro delineato dai muri superstiti e la linea di ammorsamento della copertura ancorata al fabbricato adiacente, ancora visibile sul muro perimetrale». (g.p.)
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