Imprese escluse per mafia: gli appalti restano annullati

L’AQUILA. Il Tar ha negato la sospensiva a due imprese raggiunte nei mesi scorsi da interdittiva antimafia da parte della prefettura dell’Aquila e che per questo si erano viste annullare l’aggiudicaz...
L’AQUILA. Il Tar ha negato la sospensiva a due imprese raggiunte nei mesi scorsi da interdittiva antimafia da parte della prefettura dell’Aquila e che per questo si erano viste annullare l’aggiudicazione di due appalti pubblici in città. Secondo il Tar “ l’elemento centrale per la definizione della fattispecie non è costituito dalla sussistenza di un rapporto di contiguità o di una vera e propria affiliazione degli esponenti aziendali all’associazione criminale, ma dal rischio di condizionamento delle scelte societarie che deriva dal tentativo di infiltrazione mafiosa; la valutazione che l’autorità prefettizia è chiamata a compiere, per determinarsi in ordine alla sussistenza o meno del pericolo di infiltrazione mafiosa dell’attività d’impresa deve svolgersi sul complesso degli elementi raccolti e non va condotta partitamente su ciascuno di essi; la valutazione deve essere effettuata in relazione al complessivo quadro indiziario, nel quale ogni elemento acquista valenza nella sua connessione con gli altri. Ciò comporta l’attribuzione al prefetto di un ampio margine di accertamento e di apprezzamento, sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti. La valutazione della legittimità dell’informativa deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e di fatti che, valutati nel loro complesso, possono costituire un’ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa a ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del più probabile che non, integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali (qual è quello mafioso), e che risente dell’estraneità al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio. Ai fini dell’adozione dell’informativa interdittiva da un lato, occorre non già provare l’intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d’altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri. Nei casi in esame, sussiste un numero di indizi tale da rendere logicamente attendibile il rischio di un condizionamento da parte della criminalità organizzata”. (g.p.)

