In Cassazione per novemila euro: perdono la causa dopo sette anni

18 Agosto 2022

In 3 non avevano diritto al sussidio mensile (scaduto) perché i danni alla casa erano “non strutturali” Il procedimento avviato nel 2015 contro il Comune, che aveva già avuto ragione in Corte d’Appello

L’AQUILA. Sono arrivati fino in Cassazione, spendendo probabilmente, per le spese legali, più di quanto in teoria avrebbero potuto ottenere, tre aquilani che dal 2015 hanno avviato una causa civile contro il Comune dell’Aquila per vedersi riconosciuti 9.000 euro (tremila a testa) come contributo di autonoma sistemazione (Cas) dal gennaio al giugno 2014.
In realtà, però – come ha deciso prima la Corte d’Appello dell’Aquila e, di recente, la Cassazione – non ne avevano diritto perché la loro casa era classificata B (danni non strutturali) e per quella tipologia il Cas fu previsto per legge fino al 30 giugno 2012.
Il Cas è una di quelle vicende “collaterali” al terremoto dell’Aquila che andrebbe raccontata a parte e che sarebbe molto istruttiva per capire l’atteggiamento di alcuni aquilani, dopo le prime settimane di choc, rispetto alla tragedia del terremoto.
La Cassazione, nell’ordinanza che boccia il ricorso dei tre, scrive: «La Corte d’Appello dell’Aquila aveva accolto il ricorso del Comune dell’Aquila – riformando la decisione di primo grado – e aveva respinto la domanda con la quale i ricorrenti chiedevano il riconoscimento del contributo di autonoma sistemazione da gennaio a settembre 2014, per un importo pari a 9.000 euro in relazione all’immobile da loro abitato al momento del terremoto del 6 aprile 2009 e danneggiato dal sisma. La Corte d’Appello, a fondamento della decisione, ha posto l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio. Per i giudici, il ritardo con il quale era stata effettuata la riclassificazione dell’immobile dei ricorrenti (da F a B) non giustificava il diritto al contributo di autonoma sistemazione per un periodo diverso e ulteriore rispetto alla data ultima di riconoscimento del contributo medesimo che, per gli immobili classificati in fascia B, era stata fissata al 30 giugno 2012; per la Corte d’Appello il ritardo avrebbe potuto costituire titolo ai fini del risarcimento del danno, ma non giustificava l’azione proposta. Il Cas», continua il testo della Cassazione, «dopo il termine del 30 giugno 2012, era stato mantenuto solo per gli immobili classificati, in base al livello di danno, in categoria E, per le case Ater (edilizia residenziale) e di proprietà comunale. Il beneficio non era dunque prorogabile in favore degli istanti: l’unità immobiliare degli stessi era infatti classificata in categoria B e non rientrava tra quelle di edilizia pubblica».
LA CASSAZIONE
Secondo la Cassazione il ricorso dei cittadini proponeva «un’interpretazione estensiva della normativa, con mantenimento del contributo anche per le abitazioni assimilabili alle tipologie indicate dalla norma post-sisma, ovvero estensibile all’unità immobiliare dei ricorrenti facente parte di una cooperativa edilizia costituita, per statuto, in conformità alla vigente legislazione sulle case popolari. Tesi, questa, che non ha fondamento giuridico e non tiene conto che si discute di misure eccezionali, legate a una situazione emergenziale, con precisi vincoli di spesa; come tali, sicuramente insuscettibili di attuazione al di fuori dei casi espressamente stabiliti. Il ricorso va dunque rigettato e si condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in 2.500 euro per compensi professionali, 200 euro per la Corte di Cassazione». Sempre la Cassazione ha respinto un altro ricorso con il quale una cittadina chiedeva 3.200 euro di autonoma sistemazione. Anche in questo caso, la Corte ha riconosciuto la bontà di una delibera della giunta comunale dell’Aquila del 2012 che stabiliva nuovi criteri per avere il Cas allo scopo, di fatto, di limitare gli abusi.
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