L'Aquila, la Cassazione sui morti del Convitto: «I dirigenti furono inerti»

21 Gennaio 2016

Per i giudici della Suprema Corte,  Bearzi e Mazzotta avevano il «potere dovere di disporre l'evacuazione». La situazione di pericolo era talmente conclamata che «il sindaco di L'Aquila dispose la chiusura di tutte le scuole» e «non vi è dubbio che l'ente Convitto e il Ministero dell'Istruzione debbano rispondere delle condotte colpose». Nel crollo morirono tre studenti, due rimasero feriti

ROMA. Sono rimasti «inerti» di fronte alla gravità dello sciame sismico che colpiva L'Aquila già da mesi, e che era particolarmente insistente la notte del crollo del Convitto nazionale - tre ragazzini morti e due feriti, il sei aprile 2009 - mentre i due imputati, entrambi con posizione di garanzia, avrebbero dovuto dichiarare da tempo l'inagibilità della scuola la cui instabilità era nota. O, almeno quella notte, organizzare l'evacuazione degli studenti. Per queste ragioni la Cassazione - sentenza 2536 depositata oggi e relativa all'udienza del 23 ottobre - ha confermato le condanne per omicidio colposo e lesioni per Livio Bearzi (4 anni), ex rettore del Convitto, e Vincenzo Mazzotta (2 anni e 6 mesi), allora dirigente provinciale responsabile dell'edilizia scolastica.

[[(standard.Article) Udine, Bearzi torna in libertà: passerà il Natale a casa

«La situazione di allarme sismico era talmente conclamata che il sindaco di L'Aquila aveva disposto la chiusura di tutte le scuole del centro storico», scrive il verdetto. Se Mazzotta avesse fatto la valutazione di pericolosità, «non sarebbe mancata una analoga ordinanza di inagibilità che avrebbe salvato gli allievi del convitto». Sulla responsabilità di Bearzi, la Suprema Corte dice che «per costui il piano di sicurezza prevedeva espressamente il potere dovere di disporre l'evacuazione in caso di necessità». «D'altra parte, in quella notte fatale si era in presenza di indicazioni drammatiche ed incalzanti che imponevano di corrispondere con immediatezza alle pressanti richieste dei giovani allievi e particolarmente di quelli minori», prosegue la Cassazione. I supremi giudici, analizzando il comportamento del dirigente, concordano sul fatto che «manifestò una conclamata insensibilità, una grave negligenza ed imprudenza, imponendo ai ragazzi di sopportare un rischio intollerabilmente elevato che si concretizzò nel breve volgere di poche ore». In un frangente come quello, nessuno, nemmeno gli esperti della Protezione Civile, potevano dare rassicurazioni che non si sarebbero verificati crolli. La situazione «aveva assunto una tale drammatica evidenza in quella notte che veniva travolto qualunque parere fosse stato espresso in epoca anteriore a proposito della verifica di un sisma di rilevante portata». Il rettore avrebbe dovuto fare una sola cosa: far uscire gli studenti da quella trappola prossima al collasso. Per quanto riguarda Mazzotta, la sua è stata «colpevole inerzia nel tempo e particolarmente nella fase di critica sismicità». Non è una sua colpa la mancata realizzazione degli interventi «strutturali» necessari a stabilizzare il Convitto, dato che non c'erano i fondi e che non aveva «poteri di spesa», ma - spiega la Suprema Corte - era suo compito attivarsi per regolamentare «diversamente» l'utilizzo del Convitto o «inibire l'uso dell'edificio». «Plurimi strumenti potevano essere esperiti per tutelare gli studenti», sia da parte del rettore, sia da parte del Mazzotta, ma sono rimasti «colposamente inadempiuti». Infine, la Cassazione - che ha confermato la sentenza della Corte di Appello aquilana del 16 giugno 2014 - sottolinea che «non vi è dubbio che l'ente Convitto ed il Ministero dell'istruzione debbano rispondere delle condotte colpose» del rettore. La responsabilità risarcitoria nei confronti dei familiari delle vittime - Luigi Cellini, Ondrey Nuozovsky e Marta Zelena, e dei feriti, Mirko Colangelo e Luigi Cardarelli - era stata esclusa in primo grado.