La Cassazione: detenuto al 41 bis può donare giocattoli alla figlia

30 Dicembre 2021

L’AQUILA. Un detenuto al 41 bis (regime ristretto) può consegnare giocattoli e piccoli dolciumi alla figlia minorenne durante il colloquio, senza vetro divisorio. Lo ha stabilito la corte di...

L’AQUILA. Un detenuto al 41 bis (regime ristretto) può consegnare giocattoli e piccoli dolciumi alla figlia minorenne durante il colloquio, senza vetro divisorio. Lo ha stabilito la corte di Cassazione che ha respinto un ricorso del ministero della Giustizia. Il ministero contestava una decisione del Tribunale di sorveglianza dell’Aquila che aveva «disposto che la direzione dell’istituto penitenziario emanasse un nuovo ordine di servizio con il quale consentire al detenuto di acquistare al sopravvitto generi, dolci o giocattoli, da donare personalmente alla figlia durante il colloquio, disponendo che i beni acquistati rimanessero in magazzino fino al momento della loro consegna al detenuto, da parte della polizia penitenziaria, all’inizio del colloquio». Per il tribunale la consegna al detenuto dei beni immediatamente prima dell’incontro al fine di consentire che gli stessi siano direttamente dati dal padre alla bambina «non può pregiudicare le esigenze di sicurezza proprie del regime differenziato». La Cassazione ritiene valide le motivazioni addotte del Tribunale di sorveglianza «il quale ha affermato che le ragioni di sicurezza si ritengono sufficientemente garantite dalle modalità di svolgimento del colloquio visivo sottoposto a videoregistrazione e dalla custodia dei generi acquistati al sopravvitto nel magazzino sino al momento del colloquio, senza possibilità, dunque, per l’interessato di entrarvi in contatto in alcun modo e di poterli, dunque, preventivamente manipolare. E ancora che il detenuto viene perquisito prima del colloquio e può portare con sé solo fazzolettini di carta e una bottiglia di acqua senza etichetta, senza quindi penne o altri strumenti con cui manipolare gli oggetti che consegna al minore. Inoltre c’è la vigilanza della telecamera che registra l’intero colloquio con ascolto da parte dell’operatore, cosa questa che garantisce la possibilità di intervento in caso di sospetto. Ne consegue la impossibilità che la consegna dei menzionati oggetti, attuata in un contesto di assoluto controllo da parte dell’Amministrazione penitenziaria, possa determinare alcuna situazione di rischio rispetto alle esigenze proprie del regime differenziato e segnatamente la strumentalizzazione del colloquio per realizzare, attraverso il minore, forme di indebita comunicazione con il sodalizio criminale di provenienza. Deve quindi concludersi per la legittimità della decisione adottata dai giudici di merito». (g.p.)