La Cassazione: fu data un’informazione scorretta

25 Marzo 2016

Le motivazioni della condanna di De Bernardinis: comunicazione rassicurante Gli scienziati assolti perché «affermarono che i terremoti non sono prevedibili»

ROMA. Un’informazione «imprudente» e «scorretta» senza la quale alcune morti, provocate dalla scossa sismica che sconvolse L’Aquila nella notte tra il 5 e il 6 aprile del 2009, «non si sarebbero verificate». Questo il giudizio che la quarta sezione penale della Cassazione esprime sulla condotta tenuta dall’ex vicecapo della Protezione civile Bernardo De Bernardinis, condannato in via definitiva nello scorso novembre a 2 anni di reclusione per omicidio colposo e lesioni in relazioni alle rassicurazioni infondate date alla popolazione aquilana alla vigilia del terremoto.

«Ove la condotta imprudente non fosse stata tenuta dall’imputato e ove egli avesse mantenuto un profilo di maggiore prudenza nel corso dell’intervista» rilasciata poco prima della riunione del 31 marzo 2009 della Commissione Grandi Rischi (organo consultivo scientifico della Presidenza del Consiglio), scrivono i supremi giudici nelle 170 pagine di motivazioni della sentenza depositate oggi, «omettendo di riferire quei concetti rassicuranti capaci di incidere negativamente sul livello di attenzione e di precauzione propri dei tradizionali comportamenti autoprotettivi dei cittadini l’evento non si sarebbe verificato».

I giudici di piazza Cavour condividono totalmente le conclusioni della Corte d’appello dell’Aquila, rilevando che «ove l’imputato non avesse detto ciò che invece disse e se, in sostanza, avesse diligentemente informato il proprio messaggio a uno standard di indiscutibile correttezza scientifica e di più accorta prudenza, circa la ragionevole valutazione (non spregiudicatamente favorevole) degli eventi e di assenza di pericolosità, le morti non si sarebbero verificate, perché quei cittadini aquilani avrebbero continuato ad adottare, nel corso della notte tra il 5 e il 6 aprile 2009, le precauzioni conosciute».

La Cassazione, con un principio di diritto, sancisce inoltre che «l’organo della Protezione civile, che provvede a fornire informazioni alla pubblica opinione circa la previsione, l’entità o la natura di paventati eventi rischiosi per la pubblica incolumità, esercita una concreta funzione operativa di prevenzione e di protezione, ed è a tal fine tenuto ad adeguare il contenuto della comunicazione pubblica a un livello ottimale di trasparenza e correttezza scientifica delle informazioni diffuse, e ad adattare il linguaggio comunicativo ai canoni della chiarezza, oggettiva comprensibilità e inequivocità espressiva».

LE ASSOLUZIONI. È «incontestato» che gli scienziati che facevano parte della Commissione Grandi Rischi affermarono che «i terremoti non sono prevedibili» in base a quanto «permettono di dire le odierne conoscenze scientifiche». E’ un altro passaggio delle motivazioni laddove si spiega perché la quarta sezione penale della Cassazione, il 20 novembre scorso, decise di confermare le assoluzioni pronunciate dalla Corte d’appello dell’Aquila nei confronti dei 6 scienziati che facevano parte della Commissione, finiti sotto processo per omicidio colposo e lesioni in relazione all’accusa di aver diffuso false rassicurazioni alla popolazione aquilana alla vigilia del sisma del 6 aprile 2009. La Suprema Corte ha condiviso le conclusioni dei giudici d’appello i quali avevano ritenuto che «non fosse attribuibile agli esperti una qualche comunicazione indebitamente rassicurante» che infatti è stata attribuita soltanto all’allora vicecapo della Protezione civile Bernardo De Bernardinis per «l’intervista concessa alla stampa anteriormente» alla riunione della Commissione che si svolse il 31 marzo 2009, ed è stato «escluso» che dell’intervista «avessero avuto conoscenza gli esperti». La stessa riunione, secondo i magistrati, era «priva di funzione di informazione alla popolazione» ed è stato «escluso che durante la stessa e successivamente fossero state propalate dagli esperti informazioni incaute».