La Corte dei Conti assolve due dipendenti dell’Ateneo

Non ci fu assenteismo, per i magistrati contabili cade l’accusa di danno erariale L’inchiesta penale era stata già archiviata così come il procedimento disciplinare
L’AQUILA. Nell’agosto del 2018 l’inchiesta penale era stata archiviata. Nel febbraio 2019 finì in archivio anche il procedimento disciplinare avviato dall’Università dell’Aquila. Ora a mettere la parola fine alla vicenda arriva la sentenza della Corte dei Conti che ha assolto da «danno erariale» due dipendenti dell’Ateneo, Luca Testa 55 anni dell’Aquila e Maria Paola Colatei 47 anni di Tivoli, che tra il 2016 e il 2017 erano stati accusati di assenteismo. La vicenda ebbe anche un certo rilievo sulla stampa locale. I giudici contabili motivano l’assoluzione soprattutto con il fatto che le prove raccolte dagli inquirenti non sono univoche e in qualche parte sono persino contraddittorie. Inoltre gli imputati, attraverso i loro legali, sono riusciti a dimostrare che quelle che erano state considerate assenze ingiustificate in realtà non lo erano. Nella sentenza vengono riportati in dettaglio gli elementi che portarono all’avvio dell’indagine. Con l’atto di citazione del settembre 2018 il procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale chiamava in giudizio i due imputati «per sentirsi condannare al pagamento in favore dell’Università degli Studi dell’Aquila dell’importo rispettivamente di 24.824 euro e 21.498 euro o alle diverse somme che saranno determinate dal Collegio giudicante, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia».
LE ACCUSE. I fatti contestati dal pubblico ministero erano, sommariamente, i seguenti: «A seguito di notizie di stampa riguardanti indagini sull’assenteismo di dipendenti dell’Università dell’Aquila questa Procura regionale procedeva all’apertura di apposito fascicolo istruttorio». In base alle prime indagini «alcuni dipendenti dell’Università dell’Aquila ponevano in essere condotte dirette a far risultare fittiziamente la loro presenza nell’Ateneo. Venivano avviati approfondimenti in particolare su due di loro che, secondo esposti e fonti confidenziali, dopo aver obliterato il badge in ingresso, si allontanavano arbitrariamente dal posto di lavoro».
La Colatei avrebbe svolto durante l’orario di lavoro attività “in nero” fuori ufficio. Testa invece «dopo aver registrato l’ingresso tramite il badge in suo possesso, è risultato allontanarsi dal luogo di lavoro e, dopo aver sbrigato faccende personali (quali spese e recupero dei figli dalle rispettive scuole), tornava nella propria abitazione ove permaneva sino al raggiungimento della fine della giornata lavorativa. Nel corso della serata tornava nuovamente al Polo universitario per vidimare l’orario di fine servizio».
LA DIFESA. Le giustificazioni degli imputati e ulteriori prove acquisite in particolare nel corso delle indagini penali hanno fatto emergere elementi a favore di entrambi. Le difese hanno negato «le assenze ingiustificate poiché i due avevano le autorizzazioni per allontanarsi dal posto di lavoro durante l’orario di servizio per svolgere attività previste dal proprio ruolo all’interno dell’Ateneo» e addirittura venne fuori che la Colatei aveva lavorato persino di più di quanto previsto. Più o meno la stessa cosa per Testa che ha dimostrato «il raggiungimento degli obiettivi a lui assegnati ottenuti ben oltre l’orario di lavoro settimanale indicato nel contratto».
L’ASSOLUZIONE. I giudici della Corte dei Conti nella sentenza di assoluzione scrivono: «Si osserva che in fattispecie vi è assenza di elementi idonei a sostenere, in misura chiara, concordante, certa, esaustiva e risolutiva, la pretesa formulata da parte attrice (la Procura). Non si può non rilevare che i riferimenti – puntuali solo in apparenza – in ordine alle contestate vicende non consentono di enucleare né di identificare compiutamente i requisiti necessari per il sorgere di responsabilità finanziaria. In particolare l’indagine non chiarisce adeguatamente le circostanze dell’intera vicenda e pone, invece, peculiari questioni dalle quali deriva ulteriore indeterminatezza, ben lumeggiata in sede penale. Appaiono quindi più che fondati gli argomenti offerti da entrambi i difensori». Da qui l’assoluzione da ogni addebito.
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