Mensa dei poveri, niente passo indietro del Comune

31 Ottobre 2020

L’AQUILA. Il Comune, per ora, non fa passi indietro e la giunta autorizza il sindaco, tramite l’Avvocatura, a resistere davanti al Tribunale amministrativo regionale contro il ricorso della Fraterna...

L’AQUILA. Il Comune, per ora, non fa passi indietro e la giunta autorizza il sindaco, tramite l’Avvocatura, a resistere davanti al Tribunale amministrativo regionale contro il ricorso della Fraterna Tau raggiunta nelle scorse settimane da un ordine di demolizione di tutto il complesso di piazza d’Armi costruito dopo il terremoto del 2009 con la chiesa, la mensa dei poveri e il centro di accoglienza.
«Con il provvedimento», è scritto nella delibera in questione, «l’amministrazione comunale ha ordinato alla Fraterna Tau la demolizione dell’intero complesso di Celestino V, sul presupposto della scadenza del termine di validità del protocollo di intesa e, quindi, del comodato d’uso gratuito dei terreni appartenenti al patrimonio civico; la richiamata ordinanza è basata sul rilievo che gli edifici in essa insistenti sono stati realizzati in assenza dei prescritti titoli edilizi; altresì si è rilevato che l’occupazione della proprietà comunale su cui gli stessi insistono, non è accompagnata da alcun titolo idoneo. Visto il ricorso al Tribunale amministrativo regionale Abruzzo a firma dell’avvocato Fausto Corti, e ritenuta la necessità di far costituire il Comune dell’Aquila in giudizio per resistere avverso il sopra accennato ricorso al Tar Abruzzo al fine di tutelare gli interessi dell’Ente” la giunta autorizza “il sindaco del Comune dell’Aquila a resistere in giudizio, in ogni stato e grado, avverso il ricorso al Tar Abruzzo presentato dalla Onlus Fraterna Tau e di conferire all’Avvocatura comunale il mandato di rappresentanza e difesa del Comune dell’Aquila in tutti i gradi del giudizio, conferendo ai legali dell’Ente ogni più ampio potere di legge, compreso quello di transigere, conciliare, farsi sostituire e rappresentare, e quant’altro necessario per la procedura del giudizio”. (g.p.)
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