Metanodotto Snam Bocciato il ricorso inoltrato dal Comune

Il Consiglio di Stato ha dichiarato “irricevibile” l’atto dell’ente L’infrastruttura è destinata ad attraversare anche l’Aquilano
L’AQUILA. Il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso del Comune dell’Aquila contro la realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas, tratto Sulmona-Foligno, che attraverserà anche il territorio aquilano. Viene così confermata la decisione di primo grado del Tar del Lazio, che risale all’estate 2020, che a sua volta aveva bocciato il ricorso del Comune. L’opposizione dell’ente locale era in particolare al “decreto emesso nel 2011 dal ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministero per i Beni e le attività culturali, col quale è stata pronunciata la compatibilità ambientale del progetto del metanodotto” e inoltre del “decreto emesso dal ministero dello Sviluppo economico sempre del 2011 col quale si dichiarava la pubblica utilità dell’opera”.
LA STORIA. Il no del Comune al metanodotto era stato espresso sin dal 2010 con una delibera di giunta (sindaco Massimo Cialente) con la quale si rilevava che “la realizzazione del metanodotto interferirebbe sull’assetto idrogeologico del territorio, sul patrimonio storico e archeologico e sulla tutela dell’ambiente. Va considerato, inoltre, che il luogo interessato è caratterizzato da depressioni tettoniche interne dell’Appennino centrale, nonché da un notevole tasso di sismicità e che il tracciato del metanodotto interseca linee di faglie attive”. La delibera il 25 ottobre 2010 fu votata anche dal consiglio comunale. Con altro provvedimento del dicembre 2010 il Comune “aderiva alla denuncia rivolta alla Commissione Europea avverso la realizzazione del metanodotto in quanto l’iter approvativo scelto dalla Snam prevede la surrettizia suddivisione per tratti adiacenti e consecutivi, al fine di evitare che l’opera, nel suo insieme, sia assoggettata alla verifica strategica di impatto ambientale”.
LE SENTENZE. Dopo la sentenza del Tar Lazio del primo luglio 2020 che respingeva il ricorso, il Comune ha fatto appello al Consiglio di Stato che però due giorni fa lo ha dichiarato irricevibile “perché proposto a termine di impugnazione oramai decorso”. Infatti, scrivono i giudici nella motivazione, “il Collegio ritiene che il presente giudizio sia disciplinato dal cosiddetto rito abbreviato comune e, segnatamente, dalla norma che dimezza tutti i termini processuali (salvo alcune eccezioni che non ricorrono nel caso di specie) in base alla quale il ricorso deve essere notificato entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”. Cosa evidentemente non accaduta.
IL PRIMO GRADO. Il Tar Lazio, in primo grado, era entrato nel merito e aveva stabilito che “le modalità operative seguite nella approvazione del progetto sono conformi alla disciplina vigente e – nel dare atto della valenza naturalistica-ambientale del territorio attraversato dal metanodotto – il progetto ha prescritto che Snam concordi con le Regioni e le Arpa competenti misure tese a proteggere, mantenere e migliorare la biodiversità del territorio. Alla luce di ciò non può dirsi, come ritenuto invece dal Comune dell’Aquila che vi sia stato uno sbilanciamento – nella comparazione e valutazione degli interessi confliggenti – a tutto vantaggio dell'interesse economico-imprenditoriale della Snam e a discapito dell'interesse ambientale e della sicurezza dei cittadini. A tale riguardo deve ritenersi che, nel caso di specie, non sia stato valorizzato l’interesse meramente economico dell’impresa proponente, atteso che l’opera fa parte di un articolato progetto, di sicuro rilievo strategico, che mira ad assicurare l’approvvigionamento energetico a cittadini e imprese nell’ambito di vaste aree regionali e dell’intero Paese».
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