Militare prosciolto da stalking: resta la sospensione
L’AQUILA. Il carabiniere deve avere un comportamento consono al suo ruolo anche quando è fuori servizio. E' quanto si legge in una sentenza del Tar che ha bocciato il ricorso di un sottufficiale (in...
L’AQUILA. Il carabiniere deve avere un comportamento consono al suo ruolo anche quando è fuori servizio. E' quanto si legge in una sentenza del Tar che ha bocciato il ricorso di un sottufficiale (in passato in servizio in una località dell'Aquilano». Il sottufficiale contestava il provvedimento disciplinare (alcuni mesi di sospensione dal servizio) inflitto dopo che era stata avviata a suo carico una indagine penale (archiviata) nella quale il carabiniere era accusato di stalking nei confronti di un'altra persona. Il ricorso era contro il ministero della Difesa e il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri. Secondo i giudici «dall'esame della documentazione risultache il ricorrente ha posto in essere i comportamenti che hanno costituito oggetto della contestazione disciplinare. Risulta palese la responsabilità del ricorrente in ordine all'addebito disciplinare, basata sulla oggettività dei fatti. Il fatto che le condotte non siano state ritenute penalmente rilevanti non significa che le medesime condotte non possano avere alcun rilievo disciplinare se analizzate alla luce dei doveri dei militari». Il Tar richiama poi «le disposizioni in materia di disciplina che si applicano nei confronti dei militari che si trovino in una delle seguenti condizioni: svolgono attività di servizio, sono in luoghi militari o destinati al servizio, indossano l'uniforme, si qualificano in relazione ai compiti di servizio come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali». Tali disposizioni però chiariscono anche che «quando non ricorrono le suddette condizioni, i militari sono comunque tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice e del regolamento che concernono i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari, in conformità alle vigenti disposizioni. Con specifico riferimento alla asserita sproporzione della sanzione irrogata», il Tar rileva «che per giurisprudenza consolidata la determinazione della sanzione è rimessa alla discrezionale valutazione dell'Autorità competente e che la proporzione tra la sanzione disciplinare irrogata e la gravità dei fatti imputati non sia sindacabile dal giudice amministrativo se non per macroscopici vizi logici che non possono ravvisarsi nella fattispecie».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

