Minaccia un magistrato: condanna annullata
Detenuto all’Aquila aveva inviato una lettera al giudice dopo una sentenza, salvato in Cassazione
L’AQUILA. Dal carcere dell’Aquila aveva inviato una lettera “minatoria” a un giudice calabrese. In primo e secondo grado era stato condannato a 1 anno e 8 mesi per i reati di minaccia a pubblico ufficiale e calunnia. La Cassazione di recente ha annullato la condanna, senza rinvio. Il detenuto, 63 anni, è originario di Salerno. Nella lettera al centro del procedimento penale il detenuto scriveva tra l’altro al magistrato: “Complimenti per essere riuscito a far condannare un innocente. Io sono certo che tu lo sai che sono innocente e non hai avuto il coraggio di tornare indietro...intelligenza e scaltrezza hai usato per fare condannare un innocente, ora ci rivediamo nell’altro processo, mi raccomando fai un altro scempio”. In tal modo, secondo le prime due sentenze, “il detenuto minacciava, seppure in forma indiretta, ma con significato chiaro e univoco, il magistrato al fine di costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri d’ufficio o a omettere un atto del proprio ufficio, vale a dire assumere un atteggiamento processuale e valutazioni di favore nei suoi confronti nel diverso processo che riguardava un altro omicidio dove il detenuto pure era indagato”. Secondo la Cassazione “il ricorso del detenuto è fondato e la sentenza impugnata dev’essere annullata senza rinvio perché i fatti non sussistono. La Corte d’Appello infatti non si è conformata al principio di diritto, ribadito più volte da questa Corte, secondo il quale ai fini dell’integrazione del delitto di minaccia è sufficiente l’uso di qualsiasi coazione, anche morale, ovvero una minaccia anche indiretta, purché sussista l’idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale. Nel caso in esame difetta il requisito dell’idoneità dell'azione a coartare la libertà del magistrato. L’imputato, in particolare, con la missiva, lamenta il ritardo, ritenuto voluto, da parte del magistrato nella trasmissione in un’intercettazione rilevante nel processo che finì, in primo grado, con la sua condanna, e successivamente, dopo l’annullamento con rinvio, con l’assoluzione e, quindi, il timore che si potesse ripetere lo stesso ritardo in altro processo che, a distanza di tempo, non aveva ancora avuto una decisione cautelare. Considerato che, a monte, vi era stata l’oggettivamente tardiva trasmissione, da parte del magistrato destinatario della missiva in contestazione di un’intercettazione a favore dell’imputato in un procedimento per omicidio e che, al tempo dell’invio della missiva, sussisteva effettivamente una situazione di prolungata attesa nella decisione di un appello cautelare in relazione ad altra indagine, con la missiva, il ricorrente si limitava a esprimere, sicuramente malamente, dubbi e preoccupazioni sul – da lui ritenuto anomalo – comportamento del suo interlocutore”.

